Nelle controversie del settore delle telecomunicazioni, non è necessaria una perfetta coincidenza tra l’oggetto del tentativo di conciliazione obbligatorio e la domanda avanzata in giudizio. Lo ha stabilito il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 2697/2024, in un procedimento riguardante un contratto di somministrazione di servizi telefonici.
La vicenda ha origine nel 2020, quando una cliente ha citato in giudizio un operatore telefonico per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, chiedendo il rimborso di somme non dovute per un totale di 26,34 euro e il risarcimento dei danni. In primo grado, il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando la compagnia telefonica al rimborso e al pagamento di 300 euro a titolo di risarcimento. La decisione si basava sulla mancata accettazione delle modifiche contrattuali da parte dell’utente e sulla violazione delle normative Agcom relative ai servizi non richiesti.
L’operatore telefonico ha impugnato la sentenza sollevando, tra le varie contestazioni, un’eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata corrispondenza tra le richieste avanzate in fase di conciliazione e quelle formulate in giudizio. In particolare, la cliente aveva richiesto 150 euro nella fase stragiudiziale, mentre in tribunale la pretesa si era ridotta a 26,34 euro.
Il giudice d’Appello ha respinto l’eccezione, chiarendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, rappresenta una condizione di procedibilità, ma non impone una perfetta simmetria tra l’oggetto della richiesta conciliativa e quello della successiva domanda giudiziale. La conciliazione, infatti, non ha natura contenziosa e non richiede l’assistenza di un legale, avendo l’obiettivo di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie e non di prefigurare il giudizio.
La sentenza ribadisce un principio di rilievo: il mancato accordo in sede di conciliazione non preclude alle parti il diritto di agire in giudizio con una domanda differente per importo o contenuto. Questo garantisce una maggiore tutela per i consumatori e una maggiore flessibilità nell’accesso alla giustizia nel settore delle telecomunicazioni.
Fonte: Mondo Adr