Riforma Cartabia: le tempistiche e le modifiche con la legge di Bilancio e il decreto Milleproroghe

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Riforma Cartabia: le tempistiche e le modifiche con la legge di Bilancio  e il decreto Milleproroghe
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Riforma Cartabia: le tempistiche e le modifiche con la legge di Bilancio e il decreto Milleproroghe

Con la legge di Bilancio (l. n.197/2022) e con il cosiddetto decreto legge “Milleproproghe” (d.l. n.198/2022), sono arrivate alcune modifiche per quanto riguarda le norme transitorie della Riforma Cartabia, ovvero il decreto legislativo n. 149/2022, inerente l’ “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”.

Nel dettaglio – e lo vedremo di seguito – tali modifiche e aggiornamenti riguardano in particolare le tempistiche dell’entrata in vigore della Riforma “Cartabia” in ambito civile, sancita – a parte alcune eccezioni – per il 28 febbraio 2023.

Innanzitutto l’art. 35 del decreto legislativo, così come sostituito dall’art. 1, comma 380, della Legge di Bilancio ha al suo interno le disposizioni inerenti i seguenti argomenti: le udienze mediante collegamenti audiovisivi; il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza; la possibilità di sostituire l’udienza di comparizione per il giuramento del C.T.U. con l’assegnazione di un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento; la giustizia digitale; l’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza; l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimento e il perfezionamento del deposito con modalità telematiche. Sempre l’articolo 35, inoltre, fa riferimento alle norme inerenti le impugnazioni ed in particolare il procedimento di appello.

Qui di seguito pubblichiamo l’Art. 35 d.lgs. n. 149/2022, così come sostituito dall’art. 1, comma 380, l. n. 197/2022. In neretto le parti degli articoli modificati.

  1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
  2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 193, secondo comma del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
  3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma del codice di procedura civile e quelle   dell’articolo   196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
  4. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle di cui agli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
  5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato da tale data.
  6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.l, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si  applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
  7. Le disposizioni dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
  8. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
  9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma l, e 10, comma l hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
  10. Fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni di attuazione, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
  11. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020.

 

Anche l’art. 36 è stato modificato e viene sancita come data di decorrenza il 28 febbraio 2023. In neretto le parti degli articoli modificati.

Art. 36 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall’art.1, comma 380 l. n. 197/2022

Le disposizioni relative alle modiche del Codice penale si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023; quelle relative alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al 28 febbraio 2023

 

L’art. 41, invece – come modificato dall’art.1, comma 380 l. n. 197/2022 – contiene norme inerenti gli argomenti della mediazione; la negoziazione assistita e – al comma 4 – le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita. In particolare le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 3-bis, riportate qui di seguito, si riferiscono al norme sulla mediazione e in particolare al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 riguardante l’ “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. In neretto le parti degli articoli modificati.

                                    

Art. 41 d.lgs. n. 149/2022,

  1. Le disposizioni di cui all’art. 7, comma l, lettere c) n. 3, d), e) f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb) si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
  1. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti dall’articolo 16, come modificato dall’articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.
  1. Gli enti di formazione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti dall’articolo 16-bis, introdotto dall’articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall’elenco.

3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma l, lettere e)[i] e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.

 

Di seguito, invece, ulteriori modificazioni apportate dal Decreto “Milleproroghe” (d.l. n. 198/2022) ad alcune norme emanate durante l’emergenza sanitaria. In neretto le parti modificate e tra parentesi i relativi argomenti:

Con l’art. 8, comma 8 del d.l. n. 198/2022, è stato disposto che, anche in deroga al d.lgs. n. 149/2022, le disposizioni di cui all’articolo 221, comma 8, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 ( “In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da   depositare   nel   fascicolo telematico”), all’articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo (“Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono depositare   memorie   ai   sensi dell’articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto   dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di   posta   elettronica   certificata, alla cancelleria”) ed all’art. 9-bis del decreto-legge n. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020 (attinente al pagamento dell’IMU) “continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”.

 

In base, poi, all’art. 8, comma 9 del medesimo d.l. “milleproroghe”, la disposizione di cui all’articolo 221, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 “continua ad applicarsi fino alla data del 28 febbraio 2023, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del testo unico   delle   disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”.

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