Un’ordinanza del Tribunale di Varese (n. 3083/2025) segna un punto fermo nell’interpretazione dell’art. 8 della Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), riconoscendo la procedibilità del ricorso giudiziale anche oltre il termine di 90 giorni dal deposito della perizia in sede di accertamento tecnico preventivo (ATP). Un chiarimento importante per il contenzioso in materia sanitaria e per l’intero sistema della giustizia conciliativa.
Il caso: danni post-operatori e richiesta di risarcimento
Una donna ha promosso un’azione risarcitoria ex art. 702 bis c.p.c. (oggi art. 281 decies c.p.c.) nei confronti di due medici, ritenuti responsabili in solido dei danni subiti dopo un intervento di mastoplastica additiva. La causa è stata preceduta da un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., che aveva evidenziato profili di responsabilità a carico dei professionisti sanitari. La parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità dell’azione per violazione del termine perentorio di 90 giorni, previsto dall’art. 8, comma 3 della Legge 24/2017, chiedendo anche l’inutilizzabilità della perizia acquisita in sede di ATP.
La questione di diritto: che valore ha il termine dei 90 giorni?
L’articolo 8 della Legge Gelli-Bianco stabilisce che le domande risarcitorie per responsabilità sanitaria siano soggette a una condizione di procedibilità: l’attivazione, in via alternativa, di una procedura di mediazione o di un accertamento tecnico preventivo. In caso di fallimento della conciliazione o di mancata conclusione entro sei mesi dell’ATP, la domanda giudiziale può essere proposta. Tuttavia, il legislatore ha previsto che il ricorso venga depositato entro 90 giorni dal deposito della perizia o dalla scadenza del semestre. La norma, però, non prevede espressamente l’improcedibilità della domanda giudiziale per il solo superamento di tale termine. È proprio su questo punto che si è concentrato il Tribunale di Varese, rigettando l’eccezione sollevata dalla difesa dei medici.
Il Tribunale: il termine dei 90 giorni non è perentorio
Secondo il giudice, la ratio della norma è duplice: garantire l’effettività della tutela per il danneggiato e valorizzare l’attività svolta in sede di ATP. Il termine di 90 giorni serve a conservare gli effetti sostanziali e processuali dell’azione introdotta con l’ATP (interruzione della prescrizione, sospensione, utilizzabilità della CTU), ma il suo mancato rispetto non determina l’improcedibilità dell’intero giudizio. Il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. rimane pertanto procedibile, anche se depositato oltre i 90 giorni, ma produce i suoi effetti “ex novo”. In altre parole, non potrà giovarsi della perizia acquisita come fonte automatica di prova, ma non per questo l’azione viene invalidata.
Un’interpretazione sistematica a tutela del diritto di azione
L’ordinanza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che privilegia una lettura costituzionalmente orientata della normativa sulla responsabilità sanitaria. In particolare, la decisione tutela il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e il diritto di azione del danneggiato, evitando che un formalismo eccessivo comprometta la tutela sostanziale dei diritti. Il termine dei 90 giorni, dunque, non può essere considerato un termine decadenziale o impeditivo dell’azione. Resta un termine funzionale alla conservazione degli effetti processuali dell’ATP, ma non condiziona la possibilità di accedere al giudizio ordinario.
Questa ordinanza offre un chiarimento importante a beneficio di avvocati, medici legali e conciliatori civici: la procedura di ATP, pur obbligatoria, non diventa una trappola procedurale per il danneggiato. Al contrario, il sistema di giustizia conciliativa previsto dalla Legge Gelli-Bianco deve essere interpretato come strumento di deflazione del contenzioso e di semplificazione dell’accesso alla giustizia, non come un ostacolo.
La decisione del Tribunale di Varese si segnala quindi come un precedente utile a orientare la prassi giurisprudenziale e a rafforzare una cultura della responsabilità condivisa, equilibrata e rispettosa delle garanzie costituzionali.