Regolamento conciliazione: pubblicato sul BUR della Regione Lazio

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Regolamento conciliazione: pubblicato sul BUR della Regione Lazio
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Regolamento conciliazione: pubblicato sul BUR della Regione Lazio

E’ stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 89 del 08.11.2016, il Regolamento che disciplina il funzionamento della Camera regionale di conciliazione istituita presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, che in collaborazione con l’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, fornirà ai cittadini, tramite comunicazione istituzionale, le necessarie informazioni per avviare l’iter del procedimento di conciliazione.

La Camera regionale di conciliazione è competente alla composizione in via stragiudiziale delle controversie insorte tra:

  • i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali e gli utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi;
  • gli utenti e gli enti del servizio sanitario regionale relative all’erogazione di prestazioni sanitarie, ivi comprese le questioni riguardanti la responsabilità medico-professionale di valore non superiore a cinquantamila euro e limitatamente alle controversie in materia di responsabilità medico professionale, che non possano essere esaminate su base documentale e richiedano accertamenti sulla persona, nonché di valore superiore a euro cinquantamila.

Il procedimento innanzi alla Camera di conciliazione sarà avviato a decorrere dalla data di ricezione della domanda completa e si concluderà, salve le cause di sospensione, entro 90 giorni dall’avvio.

La Camera di conciliazione è composta da un Consiglio direttivo e da una segreteria tecnica.

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente della Regione, sentito l’Osservatorio, ed il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU).

I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra magistrati a riposo, avvocati con almeno dieci anni di esercizio, professori e ricercatori universitari o di enti di ricerca in materie giuridiche, notai, medici iscritti agli albi professionali e con almeno dieci anni di esperienza, dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio, nonché esperti in materia di conciliazione.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, sono rinnovabili una sola volta ed esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e un vice-presidente. Sino all’elezione del presidente o del vice-presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano.

Le parti, in caso di accordo, sottoscriveranno la proposta di conciliazione e si obbligheranno ad adempiere tempestivamente agli impegni assunti con la proposta di conciliazione.

La parti, a copertura dei costi del procedimento, saranno tenute al versamento di un contributo di segreteria e, qualora il procedimento si concluda con la sottoscrizione della proposta di conciliazione, di un contributo di conciliazione.

Gli importi dei contributi sono indicati nel documento allegato (alla voce tabella Allegato B) e potranno essere versati a mezzo bollettino postale, bonifico bancario o altro strumento di pagamento, ove disponibile, secondo le modalità indicate sulla modulistica disponibile presso la Camera e il sito istituzionale dell’Istituto.

Il procedimento innanzi alla Camera avverrà con domanda scritta, utilizzando i moduli, predisposti dal Consiglio direttivo secondo il modello indicato sempre nel documento allegato (alla voce all’Allegato A) e saranno disponibili presso la sede della Camera di conciliazione e sul sito istituzionale dell’Istituto Jemolo.

E’ prevista una prima fase sperimentale di 12 mesi limitatamente alle controversie che vedranno coinvolti le aziende ospedaliere, ivi compresi i policlinici universitari e gli Irccs di diritto pubblico, nonché ad altri soggetti eroganti ulteriori servizi pubblici regionali.

Il Consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione, in collaborazione con l’Osservatorio sui conflitti e la conciliazione, entro 60 giorni dal termine della fase sperimentale, trasmetterà alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente una relazione sull’attività svolta.

La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’invio della suddetta relazione, valutati i risultati della sperimentazione, adotterà i provvedimenti necessari al superamento della fase sperimentale e all’attivazione delle competenze della Camera di conciliazione.

Il Consiglio direttivo, entro il 30 giugno di ogni anno, redigerà, in collaborazione con l’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, un rapporto annuale sull’attività svolta dalla Camera regionale di conciliazione.

Il Regolamento che disciplina il funzionamento della Camera regionale di conciliazione è in vigore dal 09/11/2016, ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

 

Link al BUR della Regione Lazio

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