Quando la mediazione immobiliare è gratuita

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Quando la mediazione immobiliare è gratuita
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Quando la mediazione immobiliare è gratuita

La mediazione immobiliare è gratuita solo se sono presenti prove che possano appurare le gratuità del contratto. E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia tributaria di II grado della Liguria (la sentenza risale a luglio, la n. 540 del 23 luglio). Solo nel caso in cui il contratto dimostri la gratuità, quindi, il mediatore può rinunciare alla provvigione nell’affare da parte del proprietario dell’immobile che gli aveva conferito l’incarico.

La decisione della Corte di Giustizia è arrivata in riferimento ad un accertamento fiscale nei confronti di un’agenzia immobiliare per l’omessa fatturazione delle provvigioni relative alla stipula di contratti di locazione. Nel dettaglio, infatti – come riporta il portale specializzato Teknoring – la società ricorrente era stata destinataria di avvisi di accertamento per due annualità, che contestavano un maggior reddito di impresa di 11.335 euro il primo anno e di 21.997 euro il secondo anno. La società ha impugnato i due avvisi sostenendo che, tra i vari motivi, che la mancata fatturazione fosse collegata al mancato versamento dell’importo della mediazione da parte del locatore e del locatario dell’immobile. In sostanza, la società ricorrente sosteneva la gratuità delle mediazioni immobiliari per le quali mancavano le relative fatture. Respinto in primo grado il ricorso, la questione è finita al vaglio della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria che, appunto, ha emesso la sentenza dello scorso luglio.

La Corte, infatti, ha ritenuto corretto l’operato e ha ritenuto che gli avvisi di accertamento erano fondati su presunzioni gravi, precise e concordanti, e su riscontri documentali. Per quanto riguarda, invece, le mancate fatturazioni riscontrate a livello documentale, la difesa della società aveva sostenuto di aver applicato una sorta di clausola di esonero alla percezione di provvigione nei confronti di alcuni proprietari di immobili, in deroga al diritto generale previsto per la mediazione dall’art. 1755 del codice civile.

Dunque, come stabilito dalla Corte nella sentenza, è vero che teoricamente il mediatore potrebbe rinunciare al diritto di percepire la provvigione da parte del proprietario dell’immobile che gli ha conferito l’incarico, limitandosi a percepirla dal locatario, ma a fronte della mancata fatturazione della prestazione e alla relativa contestazione da parte del fisco, il contribuente è tenuto a fornire una prova certa. Soltanto con la prova certa, dunque, la mediazione immobiliare risulta gratuita.

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