Quando è precluso al giudice di appello rilevare la improcedibilità della domanda per omessa mediazione

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Quando è precluso al giudice di appello rilevare la improcedibilità della domanda per omessa mediazione
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Quando è precluso al giudice di appello rilevare la improcedibilità della domanda per omessa mediazione

Con l’ordinanza n.205 del 4 gennaio 2024 (Est. Varrone), la Sezione 2 della Corte di Cassazione Civile (scarica QUI l’ordinanza) ha evidenziato che è precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda per omessa mediazione se nel primo grado la parte non l’ha eccepita e il giudice non l’ha rilevata d’ufficio.

Come riporta il portale specializzato Adr Medya Pro, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Quando ciò non avviene, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2 (Sez. 3 – , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020, Rv. 659412 – 01).

Quindi, se manca la tempestiva eccezione del convenuto, quando il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda.

La Corte d’Appello, inoltre, ha evidenziato che, nel caso di specie, alla prima udienza del giudizio di primo grado erano mancati sia l’eccezione della parte che il rilievo d’ufficio da parte del giudice. 

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