Nella mediazione delegata a chi va comunicato l’avvio della procedura?

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Nella mediazione delegata a chi va comunicato l’avvio della procedura?
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Nella mediazione delegata a chi va comunicato l’avvio della procedura?

 

L’art. 5 quater nel D.Lgs 28/2010 disciplina la mediazione delegata, ma non sono state previste per essa le modalità di comunicazione eventualmente diverse da quelle ordinarie. Si pone quindi il problema di individuare correttamente in caso di mediazione delegata quale sia il destinatario della comunicazione, se cioè sia l’avvocato costituito nel giudizio o la parte personalmente.

L’art. 8 comma 1 dello stesso decreto legislativo, infatti, prevede che la comunicazione dell’avvio della procedura di mediazione vada inoltrata alla parte: “Ldomanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”.

Dunque come dirimere la questione? Sul punto sono arrivate varie pronunce di primo grado che ricordano la funzione della comunicazione della mediazione, cioè quella di invitare la parte privata al tavolo della procedura; per tale giurisprudenza quindi l’istanza va comunicata alla parte, non al procuratore costituito nel giudizio.

Per citare alcuni esempi, il Tribunale di Torre Annunziata già nel 2023 aveva specificato che “l’istanza di avvio dellamediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente” specificando che “non è invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio”. O ancora, il Tribunale di Avellino, sempre nel 2023, aveva chiarito che non è contemplata “la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato”. Inoltre, sempre dopo sentenza del Tribunale di Avellino, occorre – in caso di comunicazione al legale – “quantomeno che si evinca in maniera chiara che la parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione”.

Ciò che si evince, dunque, è che in ogni caso la parte interessata non può essere esclusa – anche per una semplice questione di prudenza – dall’essere avvisata direttamente. Questo però non toglie, nella valutazione caso per caso, che la comunicazione possa comunque essere inviata anche al al legale costituito nel giudizio, soprattutto alla luce della gravosa responsabilità che dopo la Riforma grava sugli Organismi.

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