Mediazione. Le novità entrate in vigore a luglio

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Mediazione. Le novità entrate in vigore a luglio
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Mediazione. Le novità entrate in vigore a luglio

Sono ormai operative le norme, previste dalla c.d. Riforma Cartabia, che prevedono il deposito telematico come modalità esclusiva per tutte le giurisdizioni e per il nuovo procedimento di mediazione, che si appresta così a dire addio al cartaceo grazie all’ultimo step in ordine temporale, al via già dallo scorso 30 giugno.

Una data che dunque ha segnato la fine del processo cartaceo, poiché dal 1° luglio scorso chi intende introdurre una controversia davanti a qualunque giurisdizione, incluso il Giudice di pace, il Tribunale delle Acque pubbliche, il Tribunale per i minorenni ed il Commissario per la liquidazione degli usi civici, può farlo solo con un deposito telematico e con atti informatici. L’obbligatorietà del deposito telematico vale per tutti gli atti del processo compresi quelli introduttivi del giudizio.

Ricordiamo inoltre che la data del 30 giugno 2023 ha segnato, per quanto riguarda la Riforma Cartabia, anche altre novità: la mediazione, infatti, è obbligatoria anche per liti in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, di somministrazione, subfornitura e società di persone. Dunque non solo, come era in passato, per liti su condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, è inoltre entrata in vigore quella norma che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, addossa l’onere di presentare la domanda di mediazione alla parte che ha presentato il ricorso monitorio. Un’altra norma già operativa è poi quella che consente di derogare alla competenza dell’organismo di mediazione su accordo delle parti e quella che legittima l’amministratore di condominio a proporre istanza di mediazione o di adesione alla mediazione senza la preventiva approvazione dell’assemblea condominiale.

Oltre a queste, l’inizio del mese di luglio ha segnato il via anche alle disposizioni che ristrutturano il procedimento di mediazione, fissando limiti di durata massima (non superiore a tre mesi, prorogabili di ulteriori tre su accordo delle parti successivo all’instaurazione del procedimento ma antecedente alla scadenza del primo trimestre), eliminando il primo incontro “filtro”, in cui le parti erano chiamate ad esprimersi in ordine alla sussistenza dei presupposti per linizio del tentativo di mediazione ed assegnando termini per la fissazione del primo appuntamento di mediazione tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda. Di conseguenze cambiano i dettagli per quanto riguarda le spese di mediazione.

In tal senso quelle di avvio e di primo incontro sono ora dovute da ciascuna parte al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione. Se la mediazione si conclude senza l’accordo, non sono dovuti ulteriori importi. Le eventuali ulteriori spese di mediazione per la conclusione dell’accordo e per gli incontri successivi al primo sono stabiliti dal regolamento dell’organismo di mediazione, in base ai criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale.

Dall’inizio di luglio, inoltre, i soggetti diversi dalle persone fisiche potranno stare in mediazione anche avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia, mentre le persone fisiche dovranno presenziare personalmente, salva possibilità di delega in presenza di giustificati motivi. In vigore, poi, anche la norma che sancisce l’obbligo di assistenza dell’avvocato alle sole mediazioni obbligatorie e a quelle demandate dal giudice.

Proprio sulla mediazione demandata dal giudice il 30 giugno ha rappresentato il termine di entrata in vigore per le misure di attuazione dei principi della legge delega. Le norme stabilisco che il Giudice -in sede di giudizio di appello e fino al momento della precisazione delle conclusioni – potrà disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Per farlo dovrà ovviamente valutare la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. Si tratta di una condizione di procedibilità, dunque se il tentativo non sarà esperito entro la data di rinvio per la verifica dell’esito della mediazione il giudice stesso dichiarerò l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Altre novità, poi, riguardano le  le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale obbligatoria e demandata, e quelle che riconoscono alle parti i crediti di imposta sulle spese di mediazione, e sui compensi dell’avvocato in caso di mediazione obbligatorio o demandata. I limiti sono di 600 euro per procedura e annuo di 2.400 euro per le persone fisiche, mentre di 24.000 euro per le persone giuridiche. Su questi aspetti, però – come riporta il sito Altalex – manca il decreto ministeriale che dovrà stabilire le modalità di liquidazione e pagamento delle competenze dell’avvocato ammesso al gratuito patrocinio e le modalità di riconoscimento alle parti dei crediti di imposta.

Infine, è partita anche la nuova norma sulla formazione dei mediatori e sugli organismi ed i loro responsabili. A tal proposito i giorni 30 giugno e 1° luglio hanno segnato rispettivamente il limite di scadenza per la formazione dell’elenco dei mediatori familiari e la possibilità, per i giudici, di rinviare le parti al mediatore familiare individuato dall’elenco.

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