Mediazione e negoziazione, le novità del nuovo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri

  • Home
  • /
  • Notizie
  • /
  • Mediazione e negoziazione, le novità del nuovo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri
Mediazione e negoziazione, le novità del nuovo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri
Notizie
Mediazione e negoziazione, le novità del nuovo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri dello scorso 17 settembre, su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha dato l’ok, in esame preliminare, ad una modifica del decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 – che regola la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita – che in particolare si occuperà della mediazione telematica e non solo.

La modifica – tramite decreto legislativo – si sviluppa grazie a 5 articoli che, se approvati, andranno a definire i dettagli della mediazione telematica, dunque con atti completamente digitalizzati e le regole per modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto.

Ma, come si diceva, c’è dell’altro. Il medesimo schema di modifica, infatti, si occupa anche di chiarire alcuni punti in relazione alle controversie in materiale di successioni ereditarie, diritti reali, divisioni, condominio, stabilendo che è la stessa mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. Si prevede poi che il procedimento di mediazione possa essere disposto dal giudice fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione, e non già al momento della precisazione delle conclusioni.

Inoltre se il giudice rileva l’improcedibilità della causa – poiché doveva essere esperita la procedura di mediazione – o quando lo stesso giudice procede ai sensi dell’articolo 5-quater e demanda le parti in mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, per ulteriori tre mesi.

Un’ulteriore modifica si ha poi nel caso in cui le parti non sia tute assiste dagli avvocati, ecco dunque che l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto”. Viene poi precisato anche che quando l’avvocato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione competente, “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.

Ora la palla passa al Parlamento, dove il testo approderà per ricevere il parere delle Commissioni. In caso positivo si tornerà, per l’ultimo step, in Consiglio dei Ministri per avere il via libera definitivo.

Precedente
Successivo