Mediazione demandata: una sentenza ribadisce requisiti essenziali

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Mediazione demandata: una sentenza ribadisce requisiti essenziali
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Mediazione demandata: una sentenza ribadisce requisiti essenziali

Con la sentenza n. 67/2025, il Tribunale di Arezzo ha ribadito un principio fondamentale in materia di mediazione demandata dal giudice: per ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non è sufficiente la mera presenza delle parti al primo incontro, ma è altresì necessario che venga affrontato concretamente il merito della controversia. Questa precisazione si inserisce nel quadro normativo delineato dall’art. 5-quater, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 e conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire un’effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione.

La controversia in materia di locazione

Il caso oggetto della sentenza riguardava una controversia locatizia, nella quale la parte convenuta aveva sollevato un’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale. Secondo la convenuta, l’attore non avrebbe partecipato validamente alla mediazione, contestando in particolare l’assenza di una valida procura sostanziale e una presunta adesione meramente formale alla procedura conciliativa. Tale eccezione si fondava sull’asserita necessità di una partecipazione attiva e consapevole delle parti, non riducibile a un adempimento puramente formale.

Partecipazione attiva e trattazione del merito: requisiti imprescindibili

Il Tribunale, nel rigettare l’eccezione di improcedibilità, ha sottolineato due punti essenziali:

  1. La parte attrice aveva regolarmente avviato il procedimento di mediazione presso l’Organismo di Mediazione Forense di Arezzo, concludendolo negativamente per mancato accordo.
  2. Durante il primo incontro del 3 ottobre 2020, il merito della controversia era stato effettivamente discusso tra le parti.

Da ciò emerge che la condizione di procedibilità non richiede il raggiungimento di un accordo conciliativo, ma impone che le parti, nel corso del primo incontro, non si limitino a presenziare formalmente, bensì interagiscano nella discussione delle questioni oggetto di lite. In tal senso, il giudice ha ribadito che la mediazione non può essere considerata un mero passaggio burocratico, ma deve costituire un’opportunità concreta di confronto tra le parti.

Validità della mediazione anche con la partecipazione di un solo attore

Un ulteriore profilo affrontato nella sentenza riguarda la contestazione relativa alla mancata partecipazione di tutti gli attori. La convenuta sosteneva che la mediazione non fosse validamente esperita in quanto solo uno degli attori era presente all’incontro e privo di deleghe sostanziali dagli altri.

Il Tribunale ha rigettato tale argomento, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 34714/2023), secondo cui, in presenza di più soggetti con legittimazione disgiunta per far valere un diritto o comproprietari di un bene, la partecipazione di uno solo di essi è sufficiente per integrare l’assolvimento della condizione di procedibilità. Ciò significa che non è necessario che tutti i soggetti coinvolti siano presenti alla mediazione, purché almeno uno di essi abbia effettivamente partecipato al procedimento.

Conseguenze della decisione e condanna alle spese

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta, ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. Ha quindi condannato la parte convenuta al rimborso delle spese di lite e delle spese di mediazione sostenute dalla parte attrice, come specificato nel dispositivo della sentenza.

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