Si è tenuto lo scorso lunedì 10 giugno, alle ore 15 – tramite la piattaforma Teams – la 2a Officina della Conciliazione, che ha avuto come tema “Il rapporto tra conciliazione giudiziale e mediazione demandata”, con la presenza online di oltre 120 partecipanti tra magistrati, avvocati, mediatori, professionisti del settore.
Nel dettaglio il Prof. Avv. Angelo Danilo De Santis, dell’Università degli Studi di Roma Tre, è intervenuto sul tema “Conciliazione giudiziale e mediazione demandata”. «Il potenziamento degli strumenti conciliativi – ha spiegato – è avvenuto, negli ultimi anni, sia rispetto alla fase della controversia che si svolge fuori e prima del processo, sia rispetto a quella che si svolge dinanzi al giudice. In questo senso, il ruolo del giudice appare in costante evoluzione, giacché il raggiungimento di una conciliazione nel corso del processo è incentivato da un ampio sistema di sanzioni afflittive e premiali (o incentivanti)». De Santis ha dunque spiegato che «tutti i soggetti coinvolti nel processo devono condividere, sul piano culturale, in primis, gli obiettivi di sistema cui sovrintende l’implementazione dei poteri del giudice di favorire la definizione conciliativa di una controversia. Per esserlo, occorre essere consapevoli degli strumenti messi a disposizione, nonché del loro funzionamento, dei loro pregi e, eventualmente, dei loro difetti».
La dott.ssa Laura Centofanti, magistrato e giudice della XVII Sezione Civile del Tribunale di Roma, è invece intervenuta sul tema del “Ruolo del Giudice”. Infine l’avv. Maria Agnino, vice Presidente dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, ha relazionato sull’argomento della “Nuova mediazione delegata e i Protocolli”. Quest’ultima ha spiegato, tra le altre cose, che «quando il Giudice, nel caso della demandata, dopo aver valutato la “mediabilità” della causa, anche attraverso la verifica dei presupposti ex art. 5 quater del D.Lgs 28/2010 (natura della causa, comportamento delle parti ed ogni altra circostanza), invita le parti ad instaurare un procedimento di mediazione, lo fa attraverso un’ordinanza motivata, dove indica lo stato dell’istruttoria, che si tratti di diritti disponibili, la disponibilità delle parti ad una possibile conciliazione del giudizio, l’incertezza dell’esito della causa, anche in termini di tempo, i costi complessivi del giudizio (registrazione della sentenza compresa), i benefici fiscali previsti dalla norma primaria sulla mediazione, il fatto che in mediazione la parti possono sempre nominare un CTM (solo tra i CTU del Tribunale), quando l’elaborato peritale può essere dirimente ai fini della soluzione della lite».