Lo scorso 15 gennaio, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il d.m. Giustizia che novella i requisiti soggettivi di inserimento nell’elenco e delle cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto nella giustizia riparativa e anche il termine di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi e di onorabilità, viene soppressa la lettera A) del comma 1 dell’articolo 9 del decreto ministeriale del 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, che stabiliva «non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari».
Sulle cause di incompatibilità con l’attività di mediatore esperto, le novità riguardano l’art. 19 (Cause di incompatibilità), comma 3, dello stesso decreto ministeriale di cui sopra, per il quale le parole «distretto di corte d’appello» sono state sostituite da «circondario del tribunale». Dunque i mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo circondario del tribunale (già distretto di corte d’appello) in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti, ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
Infine, sul tema della Disciplina transitoria nell’ambito della giustizia riparativa, l’articolo 21, è stato sostituito. Pertanto, è stato stabilito che per l’effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all’elenco sono presentate degli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda. Le domande di iscrizione all’elenco sono altresì presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell’attestazione. Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dall’approvazione del modello rettificato di domanda di cui all’art. 11, c. 1, anche ove avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all’elenco.