La nuova Mediazione telematica. Intervista al dottor Marco Ceino

La nuova Mediazione telematica. Intervista al dottor Marco Ceino
L'intervista a ....
La nuova Mediazione telematica. Intervista al dottor Marco Ceino

Si svolgerà il prossimo 7 aprile la 1a Officina della Conciliazione del 2025, anche quest’anno in collaborazione tra l’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione e la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura. L’Officina sarà focalizzata sulle novità introdotte dal D.lgs 216/2024 in materia di Mediazione e tra i relatori interverrà anche il dottor Marco Ceino, dottore commercialista e mediatore. Lo abbiamo intervistato.

 

Dottor Ceino, il prossimo corso di formazione organizzato dall’Osservatorio e dalla SSM tratterà il tema delle novità introdotte dal D.Lgs 2016/2024 in materia di Mediazione. Quali sono, secondo lei, gli aspetti più importanti di queste novità?

«Il decreto legislativo 2016/2024 (pubblicato in G.U. il 10.01.2025 ed entrato in vigore dal 25.01.2025) ha apportato ulteriori modifiche al decreto legislativo 28/2010, che ha istituito la mediazione civile e commerciale. I correttivi del provvedimento riguardano il procedimento di mediazione ed in particolare la durata massima della procedura di mediazione è ora di sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi (nella mediazione demandata è prorogabile per tre mesi una sola volta); la mediazione demandata può essere disposta dal giudice fino all’udienza di remissione della causa in decisione e non fino alla precisazione delle conclusioni; gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remote e la delega per la partecipazione all’incontro di mediazione non è autenticata se contiene gli estremi del documento d’identità del delegante. Altre novità riguardano il patrocinio gratuitoesteso allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e da ultimo è ora meglio specificato i termini dell’esenzione dell’imposta del registro sino a 100.000,00 euro per il verbale e l’accordo di conciliazione».

Nel dettaglio la sua relazione si concentrerà sulla “Nuova Mediazione Telematica”. Nel dettaglio, su questo tema specifico, quali sono secondo lei i dettagli più importanti che è bene portare all’attenzione degli addetti del settore?

«Il decreto legislativo 2016/2024 ha previsto una nuova formulazione dell’art. 8-bis (mediazione in modalità telematica) che prevede ora che la mediazione può svolgersi in modalità telematica con il consenso di tutte le parti. Gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e firmati nel rispetto delle regole del codice dell’amministrazione digitale. Conclusa la mediazione il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo raggiunto dalle parti, che deve essere immediatamente sottoscritto da parte dei soggetti che vi sono tenuti e restituito al mediatore. Il mediatore verificata l’apposizione, la validità e l’integrità della firma, appone la propria sottoscrizione e lo deposita presso la segreteria dell’organismo che lo invierà alle parti e ai difensori, se nominati. Spetterà quindi all’organismo di mediazione curare la conservazione e l’esibizione dei documenti della procedura telematica. Il successivo art. 8-ter prevede invece la possibilità per ciascuna parte di chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. Tali sistemi però devono garantire il contestuale, reciproco ed effettivo ascolto e visibilità dei soggetti collegati. Quando una o più parti partecipano con collegamento audiovisivo da remoto, le firme che il mediatore deve acquisire sugli atti della procedura sono apposte nel rispetto delle regole del codice dell’amministrazione digitale con il consenso di tutte le parti. In assenza di consenso le firme devono essere apposte in modalità analogica davanti al mediatore».

 Lei è un Dottore Commercialista e Mediatore. In che modo questi due mondi possono e devono dialogare e come può, in particolare il mondo dei Commercialisti, contribuire ad un costante sviluppo del settore della mediazione?

«Più che due mondi sono le due facce della stessa medaglia: i dottori commercialisti e i mediatori. Alla base della mediazione troviamo le tecniche di comunicazione e di negoziazione che sono materie che compaiono sempre più nei percorsi formativi dei commercialisti. L’esperienza dei commercialisti nella mediazione è risalente all’inizio degli anni duemila quando si seguivano attentamente i lavori preparatori della riforma che nel 2003 ha portato all’introduzione della conciliazione societaria. Con la conciliazione societaria si sono gettate le basi della mediazione civile e commerciale. Il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti dell’ODCEC di Roma è stato sempre animato dalla convinzione che la prevenzione, la gestione e la risoluzione del conflitto costituisce ormai un’esigenza profonda nella globalizzazione, competitività e capacità di crescita del nostro paese al servizio dell’impresa e che quindi la mediazione rappresenta un vantaggio sociale e competitivo».

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