La mediazione svolta in modalità telematica non consente di derogare al principio di competenza territoriale stabilito dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli, confermando che la sede dell’organismo di mediazione deve necessariamente corrispondere al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, indipendentemente dalla modalità con cui gli incontri vengono svolti.
Nel caso esaminato, la parte convenuta aveva eccepito nella sua prima memoria che l’attrice aveva violato la disposizione sopra citata. L’articolo 4, infatti, stabilisce che “la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. Nella fattispecie, la competenza spettava al Tribunale di Napoli, mentre l’organismo di mediazione adito aveva sede nel circondario del Tribunale di Napoli Nord.
Il Giudice ha accolto l’eccezione, rilevando che, come emergeva dal verbale negativo di mediazione prodotto, l’organismo scelto dall’attrice non aveva sede nel circondario di Napoli. Inoltre, ha giudicato inconferente il fatto che la mediazione si fosse svolta in videoconferenza. L’attrice, infatti, aveva sostenuto che tale modalità avrebbe reso irrilevante la sede dell’organismo, eliminando qualsiasi disagio per la controparte. Tuttavia, il Tribunale ha ribadito che “tale considerazione non è proprio contemplata dalla norma la quale prevede che in sede di mediazione venga rispettato il principio della competenza territoriale a prescindere dal fatto che l’incontro dinanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza”.
L’attrice aveva inoltre eccepito la tardività dell’eccezione sollevata dalla convenuta riguardo all’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione. Anche su questo punto il Giudice si è espresso in senso contrario. Ha precisato, infatti, che il difensore della convenuta, non avendo partecipato alla mediazione, non era obbligato a presentarsi per sollevare l’eccezione. Tale eccezione, in quanto conseguenza processuale (ossia l’improcedibilità della domanda), andava sollevata direttamente in giudizio.
Inoltre, poiché il verbale negativo di mediazione era stato depositato in giudizio dall’attrice insieme alle note scritte d’udienza, la prima memoria rappresentava la “prima difesa utile” per la convenuta. Di conseguenza, come ha dichiarato il Tribunale, “l’eccezione è stata sollevata tempestivamente e la domanda dell’attrice va dichiarata improcedibile”.
Infine, il Tribunale ha escluso la possibilità di una rimessione in termini per l’attrice. Ha chiarito che la questione non riguarda il mancato rispetto di un termine, ma la violazione della norma che impone di adire un organismo di mediazione territorialmente competente. In ogni caso, ha osservato il Giudice, “l’errore nell’individuare l’organismo competente è imputabile all’attrice”, escludendo dunque i presupposti per una rimessione.