La mediazione obbligatoria non rappresenta una condizione di procedibilità per le domande riconvenzionali, come ribadito dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 8288/2024. Il principio, già sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 3452/2024, chiarisce che l’obbligo di mediazione si applica esclusivamente alla domanda principale e non alle domande riconvenzionali strettamente collegate a essa.
Il chiarimento trae origine dalla causa intentata da una comproprietaria di un immobile contro un conduttore e il suo garante. L’attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per il mancato pagamento dei canoni e degli oneri condominiali, oltre al risarcimento dei danni derivanti da tali inadempimenti. In risposta, il conduttore ha presentato una domanda riconvenzionale chiedendo, tra l’altro, la risoluzione del contratto per fenomeni di infiltrazione, il risarcimento dei danni per il ridotto godimento dell’immobile, la restituzione di canoni pagati in eccedenza e i danni subiti sia personalmente che dal figlio. La ricorrente, opponendosi alla domanda riconvenzionale, ha eccepito l’improcedibilità della stessa per il mancato avvio della mediazione obbligatoria da parte del conduttore.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato ammissibile la domanda principale, riconoscendo che la mediazione obbligatoria era stata regolarmente esperita. Ha poi affrontato l’eccezione di improcedibilità sollevata contro la domanda riconvenzionale, rigettandola sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite.La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3452/2024, ha chiarito che le domande riconvenzionali strettamente collegate a quella principale, definite “non eccentriche”, non sono soggette all’obbligo di mediazione. Il fine della mediazione, infatti, è quello di evitare l’instaurazione di un processo, un obiettivo che non si realizzerebbe se si imponesse una nuova procedura di mediazione per le riconvenzionali collegate.
Le Sezioni Unite spiegano: “Ciò induce a ritenere che la riconvenzionale c.d. non eccentrica non sia sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria (…) una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale – pur volendo trascurare ogni previsione sulle sue possibilità di successo (…) non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un «filtro» al processo innanzi ad un organo della giurisdizione”.