Intervista al Presidente dell’Osservatorio, Lorenzo Pontecorvo

Intervista al Presidente dell’Osservatorio, Lorenzo Pontecorvo
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Intervista al Presidente dell’Osservatorio, Lorenzo Pontecorvo

Dallo scorso febbraio il magistrato Lorenzo Pontecorvo, attuale Presidente della V Sezione Civile del Tribunale di Roma, ricopre la carica di Presidente dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione.

 

Presidente Pontecorvo, quali sono le sue aspettative e quali gli obiettivi che lo stesso Osservatorio si pone per i prossimi mesi?

«Ho avuto l’onore di rappresentare un Organismo che fin dal 2011 e pur a fronte della situazione emergenziale ha proseguito la propria attività istituzionale di studio, approfondimento ed informazione sugli strumenti alternativi finalizzati alla risoluzione delle controversie. I prossimi mesi saranno dedicati all’approfondimento degli strumenti finalizzati alla composizione delle liti con le Pubbliche Amministrazioni e con gli Enti erogatori di servizi e forniture, in particolare alle “A.D.R. – Alternative Dispute Resolution” che sono le procedure di risoluzione delle controversie alternative al processo ordinario ormai riorganizzate dal Codice del Consumo che ha sostanzialmente conformato la disciplina delle ADR ai parametri Comunitari. Particolare attenzione verrà rivolta ai sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie attivi presso le Autorità indipendenti che, oltre ad essere diverse tra loro, sono esperibili solo dopo la dopo la presentazione dei reclami agli operatori dei singoli settori».

 

Il primo evento della sua presidenza è stata l’ Officina della Conciliazione 2022 – la prima anche dell’anno in corso – sul tema delle controversie nei contesti dei servizi pubblici e la conseguente tutela degli utenti. Cosa è emerso da questo incontro e quali gli spunti più importanti secondo lei?

«Tale incontro ha consentito un approfondimento della legislazione vigente nonché una compiuta analisi degli attuali strumenti operativi di risoluzione delle controversie istituiti dalle Autorità indipendenti Di estremo interesse è stata anche la relazione concernente le tutele previste dalle carte dei servizi come predisposte da Roma Capitale. Il monitoraggio delle interlocuzioni tra l’Ente e gli utenti offre sicuri spunti di approfondimento anche nell’ottica di favorire una più rapida soluzione dei conflitti attraverso una uniforme gestione di situazioni analoghe e quindi una più veloce gestione delle procedure amministrative da parte dei funzionari competenti.

 

Come sappiamo la legge n. 206/2021, entrata in vigore il 24 dicembre 2021, sulla riforma del processo civile e delle ADR dovrà essere attuata entro dicembre 2022 e inizierà a breve l’iter parlamentare per l’approvazione dei decreti delegati. In particolare sul tema della mediazione, della conciliazione nei rapporti con la PA, dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato a mediazione e negoziazione assistita quali novità possiamo attenderci?

«La legge si pone il lodevole obiettivo di armonizzare la normativa sulle diverse procedure stragiudiziali riunendo le discipline relative agli strumenti complementari alla giurisdizione e proponendosi di risolvere anche a livello normativo alcuni aspetti che erano risultati controversi in sede di concreta applicazione delle norme in vigore quali anche quelli concernenti  l’individuazione della parte che deve presentare la domanda di mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e la legittimazione dell’amministratore del condominio  ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Estremamente opportuna appare la disposizione che delega di prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dia luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave. Una tale previsione, infatti, garantirà un approccio più sereno in sede di elaborazione del giudizio prognostico che possa rendere ragionevole, in presenza di un contenzioso, la conclusione di un accordo transattivo valutando la convenienza economica dell’accordo rispetto ai rischi derivanti dalla definizione della lite dinanzi all’Autorità Giudiziaria».

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