Intervista al magistrato Laura Centofanti, giudice del Tribunale di Roma

Intervista al magistrato Laura Centofanti, giudice del Tribunale di Roma
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Intervista al magistrato Laura Centofanti, giudice del Tribunale di Roma

La collaborazione tra Tribunale e Osservatorio è fondamentale nell’ambito della mediazione, così come di particolare interesse è il ruolo dei magistrati in questo settore sempre più in crescita. Su questi argomenti si è espressa – nell’intervista qui di seguito – la dottoressa Laura Centofanti, Magistrato e Giudice della XVII Sezione Civile del Tribunale di Roma.

 

Dottoressa Centofanti, l’ultima Officina della Conciliazione dello scorso novembre – alla quale lei ha partecipato con una relazione – ha avuto come focus la responsabilità contabile del funzionario della PA in caso di conciliazione. Un tema attuale e sempre più in via di sviluppo. Cosa è emerso durante il dibattito e quali i punti più importanti in questo settore?

«E’ stato un momento di confronto molto interessante, nel quale è emersa la necessità di un mutamento di prospettiva da parte dei pubblici funzionari in materia di definizione delle controversie in sede conciliativa: il dato del numero ancora troppo scarso di definizioni in via conciliativa delle controversie in cui sia parte una Pubblica Amministrazione denota il permanere del timore dei pubblici funzionari di incorrere in responsabilità per danno erariale in caso di adesione ad una conciliazione, che costituisce il vero ostacolo al ricorso a tale soluzione. In tale prospettiva è stato particolarmente utile ascoltare la relazione del Magistrato contabile che ha partecipato all’incontro, che ha fornito importanti spunti di riflessione»

Il Legislatore sta normando questo istituto. Verso quali prospettive future si sta andando e cosa c’è ancora da fare secondo lei in tale ambito?

«Il Legislatore è intervenuto di recente in modo incisivo in materia, con il Decreto legislativo 149/2022, attuativo della Legge delega 20/2021, cd. Riforma Cartabia, che ha, tra l’altro, apportato modifiche significative al decreto legislativo 28/2010 in materia di mediazione; in particolare ha, tra l’altro, previsto sanzioni per la parte in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione ed ha espressamene stabilito che il il giudice trasmetta copia del provvedimento, se adottato nei confronti di una pubblica amministrazione, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Mi sembra evidente, quindi, come la direzione indicata dal legislatore ai pubblici funzionari sia quella di addivenire quanto più possibile alla definizione delle controversie in sede stragiudiziale».

Qual è, in questo settore, il ruolo dei magistrati?

«Il legislatore della riforma ha attribuito ai magistrati un ruolo centrale, nella promozione della definizione delle controversie in sede conciliativa. Ha anche previsto che il magistrato curi la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura e che la frequentazione di seminari e corsi e il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscano indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato. In ragione di tale previsione normativa, e nella prospettiva di favorire lo scambio di esperienze tra i vari soggetti che a vario titolo, e ciascuno nel proprio ambito professionale, sono coinvolti nella definizione delle controversie, l’Osservatorio sta avviando una collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, Struttura della formazione decentrata della Corte di Appello di Roma, per l’organizzazione comune di incontri di studio sul tema, che si svolgeranno nel 2023».

Lei ha il ruolo di delegato del Tribunale in seno all’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione. Qual è il ruolo e l’importanza della collaborazione del Tribunale per un ente come l’Osservatorio?

«Proprio il ruolo attribuito dal legislatore al Giudice, al fine di favorire la definizione delle controversie in sede conciliativa, rende necessaria la collaborazione del Tribunale all’attività di un Ente, quale l’Osservatorio, nei quale confluiscono le esperienze professionali di appartenenti ai diversi Ordini professionali, di rappresentanti degli Enti locali e di Organismi di mediazione, nonché il contributo scientifico dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, giacché soltanto il dialogo e il confronto tra quanti si confrontano con il tema secondo diverse prospettive può consentire di conseguire l’obiettivo di favorire il ricorso agli strumenti di definizione alternativa delle controversie. A tale fine, del resto, il legislatore della riforma ha espressamente previsto (all’art. 5 quinquies del D. lgs. 28/2010) che i capi degli Uffici giudiziari possano promuovere progetti di collaborazione con Università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria».

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