In vigore il “Correttivo” sulla Mediazione civile

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In vigore il “Correttivo” sulla Mediazione civile
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In vigore il “Correttivo” sulla Mediazione civile

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 7 del 10 gennaio 2025, il Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 introduce significative modifiche in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Questo provvedimento, noto come “correttivo mediazione”, integra e corregge il D. Lgs. 149/2022, ampliando e perfezionando gli strumenti della risoluzione alternativa delle controversie.

Principali modifiche alla disciplina della mediazione civile

Le disposizioni del correttivo incidono in particolare sul D. Lgs. 28/2010, apportando rilevanti novità in merito alla gestione degli incontri, alla durata della mediazione e alla delega delle parti.

  • Mediazione telematica: L’articolo 8-bis disciplina la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione in modalità telematica, purché vi sia il consenso di tutte le parti. Viene garantita la reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti tramite collegamenti audiovisivi. La redazione e sottoscrizione degli atti seguirà le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.
  • Sottoscrizione documentale: Con l’introduzione dell’art. 8-ter, il decreto chiarisce che, in assenza di consenso unanime all’uso delle firme elettroniche, si dovrà ricorrere alla firma analogica davanti al mediatore.
  • Durata della mediazione: L’articolo 6, nella sua nuova formulazione, stabilisce che il termine ordinario per la conclusione della mediazione è di sei mesi, con possibilità di proroga di tre mesi per volta su accordo delle parti. Se la mediazione è delegata dal giudice, il termine decorre dall’ordinanza di rimessione e può essere prorogato una sola volta per tre mesi.
  • Delega nella mediazione: L’articolo 8 del decreto prevede ora che la delega possa essere conferita con firma non autenticata, purché accompagnata dagli estremi del documento d’identità del delegante. In alcuni casi, come previsto dall’art. 11, comma 7, la delega dovrà invece essere autenticata da un pubblico ufficiale.

Estensione del patrocinio a spese dello Stato

Un’importante innovazione riguarda l’ampliamento dei beneficiari del patrocinio a spese dello Stato. Le modifiche agli artt. 15-bis e 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 includono ora tra i soggetti aventi diritto anche cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, apolidi e organizzazioni non lucrative, rafforzando così l’accesso alla giustizia per categorie più vulnerabili.

Novità sulla negoziazione assistita

Il correttivo incide anche sulla disciplina della negoziazione assistita, modificando l’art. 2-bis del D.L. 132/2014 per consentire la formazione e sottoscrizione telematica degli atti della procedura. Gli incontri tra le parti potranno svolgersi in modalità telematica, garantendo la reciproca interazione e visibilità. Tuttavia, viene mantenuto il divieto di acquisire dichiarazioni di terzi attraverso questo strumento.

Ambito di applicazione delle nuove disposizioni

Il decreto stabilisce che le modifiche all’art. 6 del D. Lgs. 28/2010 si applicano ai procedimenti di mediazione in corso per i quali, alla data di entrata in vigore del correttivo, non sia stato ancora depositato il verbale conclusivo.

Conclusioni

Con l’entrata in vigore del correttivo mediazione, il legislatore rafforza l’efficienza e la flessibilità degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, garantendo un equilibrio tra innovazione digitale e tutela delle garanzie procedurali. Le nuove norme mirano a semplificare le procedure, ridurre i tempi della mediazione e ampliare l’accesso alla giustizia, consolidando il quadro normativo delineato dalla riforma Cartabia.

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