I vantaggi economici e fiscali del nuovo modello di mediazione e il meccanismo di fruizione dei crediti d’imposta

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I vantaggi economici e fiscali del nuovo modello di mediazione e il meccanismo di fruizione dei crediti d’imposta
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I vantaggi economici e fiscali del nuovo modello di mediazione e il meccanismo di fruizione dei crediti d’imposta

Molte le novità introdotte dalla cosiddetta “riforma Cartabia”, in materia di mediazione civile e commerciale che entreranno in vigore nel secondo semestre del 2023; ci concentriamo in questo breve scritto, sulla parte relativa ai vantaggi di natura economica e fiscale, che consentiranno un uso più ampio della procedura di mediazione, anche grazie alla disciplina dei nuovi crediti di imposta e alla semplificazione del meccanismo di fruizione degli stessi.

I novellati artt. 17 e 20 (entrambi sostituiti integralmente) del D.lgs. 28/2010 riformato dal D.lgs.10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, rubricati rispettivamente: “Risorse, regime tributario e indennità” e “Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione “, modificano la norma previgente o introducono nuove previsioni.

Vediamo nel dettaglio cosa è previsto nel nuovo modello di mediazione, iniziando ad esaminare le previsioni dell’art. 17.

Il regime tributario prevede i seguenti vantaggi fiscali:

  • al comma 1, una esenzione totale dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
  • al comma 2, una esenzione parziale da imposta di registro elevando (rispetto al previgente comma 3) il limite di esenzione da cinquantamila a centomila euro quando il verbale contiene l’accordo di conciliazione, prevedendo l’applicazione della medesima imposta solo sulla parte eccedente detto limite.

Occorre osservare che ai fini della attuazione di entrambe le esenzioni d’imposta, al successivo comma 9, sono stati valutati gli oneri della finanza pubblica, per gli anni dal 2010 in poi.

Sotto il profilo dei costi della procedura, definiti indennità:

  • la norma prevede al comma 3, sempre dell’art. 17, che ciascuna parte è tenuta a versare, al momento della presentazione della domanda di mediazione o dell’adesione, le spese di avvio della procedura di mediazione e le spese di mediazione per il primo incontro, precisando che quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

Occorre osservare, a tale proposito che l’inclusione delle spese di avvio (insieme alle spese di mediazione), nell’importo a titolo di indennità di mediazione, rileva in modo espresso ai fini della individuazione delle somme che al successivo art. 20 costituiscono il credito di imposta, agevolazione questa rimasta quanto meno dubbia nella formulazione dell’originaria disciplina.

La previsione suddetta attribuisce alla parte che deposita una domanda di mediazione, l’opportunità – con costi certi e recuperabili, con tempi brevi e grazie all’ausilio di un terzo imparziale, favorente la ripresa di un dialogo interrotto, nel rispetto delle norme di diritto – di individuare soluzioni satisfattive per sé e per la o le parti chiamate, traducibile in un efficientamento delle risorse disponibili, in una esecuzione spontanea degli impegni assunti con l’accordo conciliativo e nella riconciliazione, in riferimento alla relazione che lega le parti, dei rapporti.

Sotto il profilo dei vantaggi economici:

  • L’art. 17 poi, al comma 5 lettera e) prevede le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice, rimandando alla norma secondaria la regolamentazione dei criteri di calcolo delle indennità, delle riduzioni e dei limiti, così come al medesimo comma lettera f) prevede i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione, altra norma introdotta quale elemento necessario per la semplificazione della determinazione del compenso spettante all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui all’articolo 5, comma 1 (materie condizione di procedibilità), e in armonia con quanto si prevede all’articolo 15-septies, comma 4 altra norma, quindi, che introduce espressamente una agevolazione di tipo economico per le situazione regolate dal Capo II-bis (Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale.
  • Al comma 6, inoltre la norma prevede un ulteriore vantaggio economico per le Parti stabilendo che, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e affida al Ministero della giustizia, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione.

Esaminando le previsioni dell’art. 20.del D.lgs.: 28/2010, sotto il profilo dei vantaggi fiscali, appare immediatamente evidente la volontà del legislatore di favorire l’utilizzo della procedura di mediazione in quanto:

  • Al comma 1, la norma prevede innanzi tutto che “quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta fino a concorrenza di euro seicento, con un aumento rispetto alla norma previgente; al medesimo comma si inserisce un ulteriore e nuovo beneficio fiscale con la previsione che quando la mediazione è condizione di procedibilità e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
  • Ulteriore novità assoluta della riforma è la previsione al comma 3 di un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
  • Al comma 4 inoltre un’altra novità, in raccordo alla previsione del comma 6 dell’art. 17, di cui si è detto sopra, le spese e le indennità spettanti all’organismo di mediazione per l’attività di mediazione prestata quando una o più Parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato, possono essere recuperate dall’organismo di mediazione mediante richiesta di riconoscimento di un corrispondente credito di imposta.

Come abbiamo visto, quindi, il nuovo modello di mediazione post-riforma Cartabia, prevede dal 30 giugno del 2023 in poi, non solo un ampliamento dei crediti di imposta riconosciuti alle parti della procedura di mediazione (in riferimento alle indennità, ai compensi per l’assistenza legale e al contributo unificato già versato), ma anche un credito di imposta per la prima volta riconosciuto a favore degli organismi di mediazione.

In attuazione della delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie dovranno, dunque, essere stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché’ le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

Si auspica, con necessaria urgenza, una pronta emanazione di D.M. regolamentare, distinto per materia, – al momento della redazione del presente articolo ancora assente – a motivo del tempo necessario agli organismi di adeguarsi alle novità, di modificare i propri regolamenti e ai mediatori di rappresentare le suddette novità alle parti che depositeranno le domande di mediazione dopo il 30 giugno 2023, in quanto, si legge nella relazione illustrativa al d.Lgs. 149/22, la norma “pone a carico degli organismi di mediazione, al fine di migliorare la trasparenza della procedura, l’onere di rendere noti, nel proprio regolamento, gli importi che sono richiesti” alle parti.

Si ritiene da ultimo doveroso richiamare all’attenzione del lettore, che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con l’intento di contribuire ai lavori del “tavolo tecnico” presso il competente ufficio legislativo – che dovrà predisporre il decreto per individuare le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta relativi alla mediazione – ha inviato a dicembre 2022, al Ministero di giustizia un “Documento” elaborato su impulso della Commissione conciliazione e Mediazione del Odcec di Roma.

In tale documento-proposta, denominato: “Fruizione nuovi crediti d’imposta e relativi iter procedurali”, i Commercialisti propongono che il credito d’imposta possa essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi o in compensazione dei tributi tramite il modello F24; individuano un meccanismo semplice e certo di fruizione del credito d’imposta per il contribuente, che elimini aggravi e adempimenti per gli organismi di mediazione e gli operatori di mediazione e l’allungamento dei tempi di fruizione da parte del contribuente, e che agevoli le comunicazioni tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando flussi dei dati certi ed attendibili, presenti nel database del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SDI).

Il documento stesso suggerisce un monitoraggio permanente della capienza del Fondo stanziato a copertura dei crediti spettanti, proprio per rendere finanziabili i benefici fiscali istituiti nel nuovo modello di mediazione ed un monitoraggio del funzionamento del meccanismo di fruizione al fine di permettere l’effettiva realizzazione del sistema dei crediti d’imposta ideato e cogliere in pieno gli obiettivi prefissati anche dal PNRR in tema di riforme e investimenti di efficienza e competitività nel sistema giustizia italiano.

Il documento è stato pubblicato con nota sulla rivista Press del CNDCEC al seguente link: https://press-magazine.it/commercialisti-prevedere-un-meccanismo-semplice-di-fruizione-del-credito-dimposta/ ed è scaricabile in formato pdf (https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2022/12/documento.pdf)

Si ringrazia l’Osservatorio dei Conflitti e della Mediazione, per l’opportunità di diffondere le novità in argomento, stimolando spunti di riflessione e di confronto su uno degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie più efficienti del nostro ordinamento che, si ritiene, possa essere maggiormente apprezzato a seguito dell’introduzione della recente riforma.


di Stefania Pieroni

Dottore Commercialista, Mediatore, Formatore, Componente Comitato Scientifico dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, Presidente Commissione Conciliazione e Mediazione dell’ODCEC di Roma, Componente Commissione ADR e composizione negoziata del CNDCEC

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