Recentemente il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato tre studi inerenti il mondo della mediazione, in particolare sui seguenti temi “L’accordo notarile di Conciliazione”, il “Regime fiscale degli accordi di conciliazione” e la “Mediazione Telematica”.
Il primo studio (il n.2/2023M), a cura di Paolo Forti, è stato approvato dalla Commissione Mediazione il 28 settembre 2023 e pubblicato sulla rivista CNN Notizie n. 24 del 7 febbraio 2024. Come riportato nell’abstract della stessa pubblicazione, «una adeguata comprensione della natura e funzione dei documenti conclusivi della mediazione è necessaria ai mediatori (notai e non) e agli avvocati delle parti, e anche al notaio non mediatore, il quale, per accordi destinati alla pubblicità legale, è chiamato a prestare il proprio ministero». Lo studio, dunque «ricostruisce in primo luogo la natura giuridica e l’inquadramento sistematico di diritto processuale e di diritto sostanziale di verbale e accordo» Si sofferma poi, in modo particolare, «sulla figura del notaio e sulla specificità del ministero notarile, marcandone la profonda differenza rispetto al ruolo del mediatore di mero certificatore delle sottoscrizioni. Viene chiarita la funzione pubblicistica dell’intervento notarile che, per l’interesse generale dell’ordinamento e dei terzi, si esplicita, ben oltre la sola attestazione di autenticità delle sottoscrizioni, soprattutto nel controllo di legalità e nella c.d. funzione di adeguamento». Ma non solo, il lavoro, infatti, illustra dettagliatamente «le principali tecniche redazionali per l’accordo notarile di mediazione, di ciascuna reperendo gli aspetti positivi e quelli negativi. La scelta del modus operandi ha infatti conseguenze di rilievo per la consolidazione dell’esito positivo della mediazione e per consentire l’accesso delle parti alle speciali agevolazioni fiscali e all’efficacia dell’accordo quale titolo esecutivo».
Il secondo lavoro del CNN, (il n. 5/2023M), a cura di Annarita Lomonaco, è stato sempre approvato dalla Commissione Mediazione il 28 settembre 2023 e pubblicato sulla rivista CNN Notizie n. 51 del 15 marzo 2024. Si tratta di uno studio che «approfondisce il tema delle agevolazioni fiscali previste per l’accordo di conciliazione alla luce anche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia. L’esame delle disposizioni di cui all’art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010 è affrontato inquadrando l’accordo di conciliazione quale esito positivo della mediazione nell’ambito del sistema dell’imposta di registro, prestando particolare attenzione alle ipotesi in cui l’accordo assume forma notarile secondo i principi generali che presidiano il nostro ordinamento giuridico. E a prescindere dalla tecnica redazionale adottata, nel definire l’ambito applicativo delle agevolazioni si ritiene che si debba avere riguardo alla composizione negoziale voluta dalle parti della mediazione, tenendosi conto che la volontà negoziale può necessitare per la sua attuazione di più atti consequenziali e direttamente funzionali alla mediazione stessa (pur se successivi alla chiusura del procedimento), perciò riconducibili all’art. 17 commi 1 e 2 D.lgs. n. 28/2010».
Infine, il terzo studio (il n. 4/2023M), a cura di Mauro Leo, è stato approvato dalla Commissione Informatica in data 15/01/2024 e dalla Commissione Mediazione in data 24/01/2024. In questo caso il lavoro spiega come «il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della legge delega L. 26 novembre 2021 n. 206 (riforma Cartabia)» abbia inserito «nel Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, l’art. 8 bis con il quale ha disciplinato la mediazione telematica. Le parti – si legge nel documento – potranno richiedere di svolgere la procedura di mediazione in modalità telematica solo attraverso un accordo espresso e quando ciò avvenga:
– gli incontri di mediazione si svolgeranno con un “collegamento audiovisivo da remoto” che consentirà alle parti (e ai loro avvocati) collegate a distanza, di poter dialogare tra loro e con il mediatore;
– tutti i documenti della procedura saranno atti informatici, formati e sottoscritti secondo le regole del codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005). Il verbale contenente l’eventuale accordo, in particolare, dovrà essere costituito da un “unico documento” informatico in formato “nativo digitale”.
L’adozione della procedura prevista dall’art. 8 bis comporta per gli organismi di mediazione l’obbligo di istituire un apposito sistema di conservazione di tutti i documenti del procedimento di mediazione telematica. Diversa dalla mediazione telematica ex art. 8 bis D.Lgs n. 28/2010 è la mediazione telematica c.d. “mista” che non è regolata dall’art. 8 bis e si atteggia come una comune mediazione nella quale le parti hanno scelto di tenere uno o più incontri da remoto. In questa ipotesi la documentazione della procedura potrà essere formata in tutto o in parte in modalità analogica».