Domanda procedibile anche con il solo invito alla mediazione se la controparte non partecipa

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Domanda procedibile anche con il solo invito alla mediazione se la controparte non partecipa
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Domanda procedibile anche con il solo invito alla mediazione se la controparte non partecipa

Con la sentenza n. 1789/29024, il Tribunale di Monza (LEGGI QUI il testo integrale della sentenza) ha chiarito che se la parte che ha avviato la mediazione dimostra, con il deposito dell’invito alla controparte e del verbale negativo, che la procedura è stata avviata e si è conclusa, la domanda in giudizio è di conseguenza procedibile.

Nel caso di specie, come rivela un articolo pubblicato dal portale specializzato Mondo ADR, una società ha agito in giudizio per opporsi a un decreto ingiuntivo con il quale le veniva richiesto il pagamento 12.500 euro per canoni di locazione dovuti e non corrisposti. La stessa ha inoltre dichiarato di voler rinunciare alla compensazione a causa della successiva transazione che ha estinto il credito contenuto nel decreto ingiuntivo.

La società opponente ha però fatto presente che la procedura giudiziale doveva essere reputata improcedibile e questo perché non c’era stata l’obbligatoria procedura di mediazione. L’opposta però ha contestato le richieste della controparte e ha chiesto a giudice di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e, nel merito, di rigettare le richieste avanzate dalla controparte, poiché infondate in fatto e in diritto.

La causa viene istruita nel merito e giunge in decisione e secondo il giudice l’opposizione della società è infondata e deve quindi essere rigettata. Lo stesso, inoltre, disattende anche l’eccezione di improcedibilità formulata dall’opponente fondata sul mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, poiché è risultato dagli atti il tentativo – esperito – di mediazione. Nel dettaglio, infatti, gli atti rivelavano che la società opposta aveva sia rivolto l’invito alla controparte di partecipare alla mediazione, sia il verbale negativo della procedura a causa della mancata partecipazione dell’opponente.

Dunque la domanda in giudizio è procedibile, poiché proprio la condizione di procedibilità non si avvera solo con il raggiungimento dell’accordo, ma anche con il tentativo di mediazione nei modi e nei termini previsti dalla legge, anche se le parti non trovano un accordo e anche quando, come in questo caso, l’opposta onerata ha avviato la mediazione e ha invitato la controparte, ma questa non si è presentata all’incontro, costringendo il mediatore a un verbale negativo.

 

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