Approvato decreto su Arbitrato Assicurativo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215 del 6 novembre 2024 segna un importante passo avanti nella gestione delle controversie assicurative. Il nuovo regolamento stabilisce criteri chiari e dettagliati per la risoluzione stragiudiziale delle dispute tra clienti e compagnie assicurative, delineando le procedure operative dell’Arbitro Assicurativo, organo istituito presso IVASS.
Le principali novità del Regolamento
Il regolamento introduce tre pilastri fondamentali:
- Definizione delle modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative;
- Strutturazione dell’organo decidente, con criteri di composizione dettagliati;
- Delimitazione della natura delle controversie trattate dal nuovo sistema, secondo quanto previsto dall’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005).
IVASS avrà un ruolo centrale nell’implementazione del nuovo sistema, con l’obbligo di emanare disposizioni tecniche e attuative entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento, rendendo l’Arbitro Assicurativo operativo solo dopo l’adozione di tali provvedimenti.
Definizioni chiave nel nuovo sistema
Il regolamento introduce definizioni fondamentali per comprendere il funzionamento del nuovo sistema:
- Arbitro Assicurativo: Organismo istituito presso IVASS per la gestione delle controversie assicurative secondo il Codice delle Assicurazioni e il Codice del Consumo;
- Clientela: Qualsiasi soggetto (esclusi gli operatori professionali del settore assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario) che ha o ha avuto un rapporto contrattuale con un’impresa o intermediario assicurativo;
- Impresa: Le compagnie di assicurazione con sede legale in Italia o le filiali di imprese con sede in paesi terzi o dell’UE;
- Intermediario: I soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI), sia italiani che appartenenti a Stati membri dell’UE;
- Reclamo: Dichiarazione scritta di insoddisfazione da parte della clientela su prestazioni, servizi o comportamenti relativi a un contratto assicurativo.
Limiti e oggetto delle controversie ammesse
Le controversie ammissibili riguardano i diritti, gli obblighi e le prestazioni assicurative derivanti dai contratti, inclusa la violazione delle regole di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni. Il regolamento stabilisce anche limiti monetari per le controversie trattabili:
- Assicurazioni sulla vita:
- Fino a 300.000 euro per polizze di ramo I legate alla durata della vita umana e pagabili solo in caso di decesso;
- Fino a 150.000 euro per altri contratti di ramo I e altri rami vita.
- Assicurazioni contro i danni:
- Fino a 2.500 euro per richieste di risarcimento per danni da responsabilità civile promosse da terzi;
- Fino a 25.000 euro per altre controversie.
Sono invece escluse le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada e della caccia, nonché le dispute di competenza della CONSAP o relative ai cosiddetti “grandi rischi”.
Composizione del Collegio Arbitrale
Ogni collegio è formato da cinque membri:
- Un presidente e due membri nominati da IVASS;
- Un rappresentante dell’associazione di categoria delle imprese assicurative più rappresentativa;
- Un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di intermediari;
- Un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti o, per i clienti non consumatori, un membro scelto dalle associazioni di categoria più rappresentative.
Procedura e tempi per il ricorso
La procedura di ricorso prevede precisi vincoli temporali:
- Presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario: Obbligatoria prima del ricorso, con decisione attesa entro il termine stabilito dal regolamento ISVAP n. 24/2008.
- Ricorso all’Arbitro Assicurativo: Entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo, trasmesso esclusivamente in via telematica.
- Iter del ricorso:
- Entro 40 giorni dalla notifica, l’impresa o l’intermediario inviano memoria di controdeduzioni;
- Il ricorrente ha 20 giorni per replicare;
- Ulteriori 20 giorni per eventuale controreplica dell’impresa;
- Decisione entro 90 giorni dalla ricezione del fascicolo, prorogabile una sola volta per altri 90 giorni in caso di complessità.
L’Arbitro può anche decidere, nei casi di contratti contro i danni e su richiesta delle parti, la liquidazione del danno o la determinazione della prestazione dovuta secondo equità.
Esecuzione della decisione e sanzioni per l’inadempienza
Le imprese e gli intermediari sono obbligati a eseguire la decisione dell’Arbitro entro 30 giorni, con trasmissione della documentazione alla segreteria tecnica entro 5 giorni successivi. La mancata esecuzione viene pubblicata sul sito dell’Arbitro Assicurativo per 5 anni e deve essere comunicata dall’impresa sul proprio sito per 6 mesi.
Tuttavia, prima della scadenza dei 5 anni, il Collegio può cancellare l’inadempienza dalla lista pubblica se:
- Un tribunale emette una sentenza definitiva a favore dell’impresa/intermediario;
- L’impresa/intermediario adempie integralmente alla decisione o raggiunge un accordo documentato con il ricorrente.