Mediazione: le nuove spese non violano il diritto di accesso alla Giustizia

  • Home
  • /
  • Notizie
  • /
  • Mediazione: le nuove spese non violano il diritto di accesso alla Giustizia
Mediazione: le nuove spese non violano il diritto di accesso alla Giustizia
Notizie
Mediazione: le nuove spese non violano il diritto di accesso alla Giustizia

Una sentenza destinata a segnare un punto fondamentale nel dibattito sulla mediazione obbligatoria. Stiamo parlando della decisione n. 5489 del 17 marzo 2025, con la quale il TAR Lazio ha rigettato il ricorso del Codacons, riconoscendo la piena legittimità costituzionale del nuovo regime delle spese introdotto dal Decreto Ministeriale 150/2023. Una pronuncia che rafforza l’impianto della riforma Cartabia e riafferma la mediazione come strumento effettivo, e non solo formale, di risoluzione delle controversie.

Il ricorso del Codacons

L’origine del contenzioso risale all’impugnazione, da parte del Codacons, del Decreto del Ministero della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, che ha modificato in modo significativo il funzionamento e i costi del primo incontro di mediazione obbligatoria. Secondo l’associazione, le nuove disposizioni violerebbero l’articolo 24 della Costituzione e le norme sovranazionali sul diritto di accesso alla giustizia, introducendo ostacoli economici e strutturali alla fruibilità dell’istituto.

Tre i punti principali della censura:

  1. La soppressione del consenso individuale per entrare in mediazione e l’introduzione dell’obbligo per il mediatore di tentare la conciliazione già al primo incontro;
  2. La trasformazione del primo incontro da momento gratuito e informativo a fase onerosa e sostanziale della procedura;
  3. Una disciplina più rigida del gratuito patrocinio, percepita come penalizzante per i meno abbienti.

Secondo il Codacons, tali modifiche avrebbero determinato un aggravio economico ingiustificato e una compressione del diritto di difesa, minando l’effettività dell’accesso alla giustizia.

La decisione del TAR

Di tutt’altro avviso i giudici amministrativi. Con una motivazione articolata e giuridicamente solida, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo che il nuovo impianto normativo sia non solo rispettoso della Costituzione, ma perfettamente allineato allo spirito della riforma Cartabia.

Il Collegio ha sottolineato come le novità introdotte — tra cui il potenziamento del ruolo del mediatore, l’ampliamento delle materie soggette a mediazione e l’obbligo di svolgimento effettivo del primo incontro — siano espressione di una precisa volontà legislativa: rendere la mediazione un passaggio sostanziale, effettivo e potenzialmente risolutivo, e non più un mero adempimento burocratico.

Emblematica, in tal senso, l’osservazione secondo cui la vecchia mediazione si era rivelata inefficace proprio perché ridotta a un momento informativo privo di contenuto negoziale reale. Il meccanismo precedente, secondo il TAR, “non ha funzionato” perché si limitava a una convocazione formale in cui il mediatore non interveniva concretamente sul merito del conflitto. La gratuità dell’incontro e la possibilità per una sola parte di bloccare l’accesso alla mediazione vera e propria ne avevano compromesso l’efficacia e la credibilità.

La nuova disciplina

La nuova disciplina, invece, si fonda su una serie di innovazioni strutturali e operative che, secondo i giudici, ne rafforzano l’impatto positivo sul sistema giustizia. Tra gli elementi valorizzati dal TAR:

  • Il nuovo primo incontro: diventa un momento essenziale e non più eludibile, in cui il mediatore ha l’obbligo di svolgere attività effettive di mediazione per almeno due ore;
  • L’ampliamento delle materie soggette a mediazione obbligatoria, con l’obiettivo di incrementare la deflazione del contenzioso giudiziario;
  • La maggiore qualificazione richiesta ai mediatori, considerata necessaria per affrontare conflitti complessi e offrire un supporto professionale efficace;
  • L’obbligo per gli organismi di mediazione di garantire l’effettività della procedura, con personale adeguatamente formato e tempi certi;
  • L’investimento pubblico nel sistema, attraverso il credito d’imposta, la piattaforma ministeriale per la gestione delle istanze e il patrocinio a spese dello Stato;
  • La proporzionalità dei costi, calcolati in base al valore della controversia e diminuiti nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità;
  • La possibilità di chiudere il primo incontro senza accordo, rendendo comunque soddisfatta la condizione di procedibilità, senza ulteriori oneri per le parti.

In conclusione, la sentenza chiarisce che le nuove spese previste per la mediazione, lungi dall’essere un ostacolo al diritto di difesa, sono funzionali a garantirne l’utilità concreta. “Il fatto che la mediazione sia stata resa più efficace — afferma il TAR — lungi dall’atteggiarsi a ostacolo al diritto di difesa, disvela il giusto intento di renderla non un mero ed inutile passaggio procedimentale, bensì un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti”.

Una dichiarazione che sgombra il campo da molti dei dubbi circolati negli ultimi mesi, e che fornisce una chiara cornice giuridica al nuovo modello di mediazione voluto dalla riforma Cartabia.

Nonostante il via libera del TAR, l’approvazione della nuova mediazione non è unanime. Dall’avvocatura continuano a levarsi voci critiche, in particolare da parte di chi teme che i nuovi oneri economici possano scoraggiare l’utilizzo dello strumento, specialmente nei casi di controversie di modesta entità o da parte di cittadini economicamente fragili. Altri professionisti segnalano che il rafforzamento dell’istituto rischia di produrre un eccesso di burocratizzazione o una falsa mediazione obbligatoria che, pur formalmente conforme alla norma, risulti di fatto inefficace se non accompagnata da un reale cambio culturale e da un adeguato investimento nella formazione dei mediatori.

Prospettive future

La riforma della mediazione si inserisce in un processo più ampio di efficientamento del sistema giudiziario italiano, richiesto anche dagli impegni assunti in sede europea con il PNRR. La sentenza del TAR Lazio sembra dunque chiudere il fronte della legittimità costituzionale, ma lascia aperto quello, ben più complesso, dell’effettiva capacità della riforma di incidere sui numeri della giustizia civile e sulla qualità delle soluzioni offerte ai cittadini. L’efficacia della nuova mediazione, infatti, non dipenderà solo dalla normativa, ma anche dall’impegno delle istituzioni, degli organismi, dei mediatori e degli stessi operatori del diritto. Se ben gestita, la riforma può diventare un’occasione preziosa per costruire un sistema più giusto, accessibile e centrato sulla soluzione dei conflitti. Ma servirà vigilanza, formazione continua e soprattutto la volontà di considerare la mediazione non come un obbligo da subire, ma come un’opportunità da cogliere.

Precedente
Successivo