Nessuna agevolazione fiscale sull’ipoteca basata sul verbale di mediazione

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Nessuna agevolazione fiscale sull’ipoteca basata sul verbale di mediazione
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Nessuna agevolazione fiscale sull’ipoteca basata sul verbale di mediazione

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 3 del 13 gennaio 2025, ha chiarito che le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 non si applicano all’iscrizione di un’ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell’ambito di un accordo di mediazione. La pronuncia dell’Agenzia ribadisce un principio interpretativo restrittivo, evidenziando che il regime di esenzione fiscale si limita agli atti strettamente connessi alla procedura di mediazione e non si estende alle fasi successive di esecuzione dell’accordo.

Il caso sottoposto all’Agenzia

L’istante aveva avviato una procedura di mediazione per il riconoscimento di un credito di circa 21mila euro nei confronti di alcuni debitori del padre defunto. Nel 2023, il procedimento di mediazione si era concluso con la sottoscrizione di un accordo presso una Camera di Commercio, nel quale i debitori riconoscevano il debito e si impegnavano a estinguerlo entro cinque anni. Inoltre, l’accordo prevedeva che, in caso di vendita di un immobile di loro proprietà, il ricavato sarebbe stato destinato al pagamento del debito.

A fronte della dilazione del pagamento, l’istante intendeva tutelare il proprio credito tramite l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale sull’immobile dei debitori, utilizzando il verbale di mediazione come titolo ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 28/2010. La questione sollevata riguardava la possibilità di applicare a tale iscrizione le agevolazioni fiscali previste per gli atti relativi alla mediazione.

L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità delle agevolazioni fiscali all’iscrizione ipotecaria, sostenendo che il regime di esenzione previsto dall’articolo 17 del d.lgs. n. 28/2010 si applica esclusivamente agli atti strettamente connessi alla procedura di mediazione. Tale esenzione, come chiarito nella risposta n. 235/2020 e confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, riguarda le istanze di mediazione, i documenti allegati, l’adesione alla mediazione, le memorie delle parti, i provvedimenti del mediatore e il verbale di conciliazione.

Tuttavia, l’Agenzia ha sottolineato che il procedimento di mediazione si conclude con la redazione del verbale e che l’iscrizione ipotecaria non può ritenersi un atto funzionale allo svolgimento della mediazione stessa. Piuttosto, essa costituisce un atto successivo, volto all’esecuzione dell’accordo e alla tutela del credito riconosciuto, e dunque non rientra nell’ambito della disciplina fiscale agevolata.

Il principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali

L’Agenzia ha ribadito che le agevolazioni fiscali in materia di mediazione hanno natura eccezionale e, pertanto, devono essere interpretate in senso restrittivo. L’esenzione non può essere applicata per analogia a fasi successive alla mediazione, come l’iscrizione ipotecaria, che si configura come un atto di garanzia successivo alla chiusura del procedimento conciliativo.

Implicazioni pratiche per i creditori e per la mediazione

Questa pronuncia conferma la tendenza dell’Agenzia delle Entrate a limitare l’applicazione delle agevolazioni fiscali solo agli atti strettamente inerenti alla mediazione. Di conseguenza, i creditori che intendano garantire il proprio credito attraverso l’iscrizione di un’ipoteca su beni dei debitori dovranno affrontare i costi delle imposte ipotecarie e catastali, anche se il credito deriva da un accordo di mediazione.

L’orientamento espresso potrebbe disincentivare il ricorso alla mediazione per la risoluzione di controversie patrimoniali, soprattutto nei casi in cui il creditore necessiti di ulteriori strumenti di tutela per garantire l’adempimento degli accordi raggiunti. In ogni caso, la decisione dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un ulteriore chiarimento normativo per gli operatori del diritto e i contribuenti, delineando i limiti dell’applicazione delle agevolazioni fiscali nel contesto della mediazione civile e commerciale.

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