Il Ministero accoglie la richiesta di proroga sugli organismi di mediazione

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Il Ministero accoglie la richiesta di proroga sugli organismi di mediazione
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Il Ministero accoglie la richiesta di proroga sugli organismi di mediazione

Il Ministero della Giustizia ha accolto la richiesta di proroga del il termine previsto dall’articolo 42 del D.M. 150/2023, introdotto dalla riforma Cartabia, relativo all’adeguamento dei requisiti di iscrizione degli Organismi di mediazione e dei mediatori.

In particolare la richiesta era stata avanza dalle rappresentanze forensi – ovvero il Consiglio nazionale forense e l’Organismo congressuale forense – e il Ministero ha affrontato la questione partendo da due assunti: il primo riguardava la fondatezza dell’istanza proposta dall’avvocatura, il secondo la recente attivazione della piattaforma ministeriale in vista delle modifiche previste dal correttivo del D.Lgs. 149/2022. Da qui l’accoglimento della richiesta di differimento, con il chiarimento che si stanno valutando le misure più opportune per rendere meno complessa la disciplina per la regolarizzazione degli Organismi di mediazione, tra cui quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6, del Decreto ministeriale, che sono attualmente in fase di revisione nell’ambito del correttivo del D.Lgs. 28/2010.

L’obiettivo dei proponenti è quello di rendere più agevole e funzionale la disciplina riguardante le attività degli Organismi di mediazione. Come riporta la testata Il Dubbio News, l’accoglimento della proroga consente «di far fronte ad alcune preoccupazioni sollevate nelle scorse settimane, come per esempio il rischio di sospensione delle attività degli Organismi di mediazione interessati. Il ministero – come spiega la testata, citando Enrico Angelini, coordinatore della Commissione Mediazione e negoziazione assistita del Consiglio nazionale forense – dapprima ha portato alla modifica in senso favorevole delle famose Faq che erano uscite, dopo di che il 3 giugno ha accolto le istanze relative ad alcune situazioni, come la non incompatibilità tra responsabili dell’Odm e membri del Coa. Inoltre, è stato consentito di poter utilizzare i locali del Tribunale, quindi senza l’obbligo per le fondazioni di doversi rivolgere a soggetti esterni».

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