Ammissibile il patrocinio a spese dello Stato anche con mediazione senza accordo

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Ammissibile il patrocinio a spese dello Stato anche con mediazione senza accordo
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Ammissibile il patrocinio a spese dello Stato anche con mediazione senza accordo

E’ ammissibile il patrocinio a spese dello Stato anche in caso di una mediazione conclusa senza accordo? A rispondere è il decreto del 5 dicembre 2023 del Tribunale di Savona (Est. Traverso).

Nel caso di specie di una mediazione obbligatoria che si era conclusa negativamente, il Tribunale di Savona ha infatti riconosciuto la liquidazione dei compensi dell’avvocato per l’assistenza legale prestata alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Lo stesso Tribunale di Savona ha, nell’occasione, ricordato che già più volte in passato la Suprema Corte (ex multis: Cass., 23.11.2011, n. 24723; Cass., 19.4.2013, n. 9529) aveva affermato una nozione ampia di attività giudiziale sottolineando che «se tale attività viene espletata in vista di una successiva attività giudiziaria, essa è compresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato» e che devono quindi «considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio» nella quale rientra l’ipotesi dell’esperimento della mediazione quando è condizione di procedibilità dell’azione, ed il mancato esperimento importa decadenza dalla possibilità di agire in giudizio, come riporta il portale specializzato Adr Medya Pro.

Infine, per il caso di specie il Tribunale di Savona ha citato anche la sentenza della Corte Costituzionale n.10 del 2022, che riguardava il caso del pagamento di compensi al difensore in una mediazione definita positivamente con accordo. In tal caso risulta del tutto presupposta la possibilità di procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione quando la stessa non abbia avuto esito positivo e sia condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

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