La Cassazione risponde sull’obbligo di instaurare la mediazione nell’ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale

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La Cassazione risponde sull’obbligo di instaurare la mediazione nell’ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale
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La Cassazione risponde sull’obbligo di instaurare la mediazione nell’ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale

Lo scorso 7 febbraio, con la sentenza n. 3452, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risposto – su rinvio pregiudiziale del Giudice di prime cure – sul tema della sussistenza o meno dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità, nell’ipotesi in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale, qualora la mediazione sulla domanda principale sia stata definita antecedentemente alla prima udienza.

Nella disamina delle Sezioni Unite è stata richiamata la disciplina dettata dal D. Lgs. n.28/2010 e l’orientamento della Giurisprudenza sui principi che attendono a tale normativa, con particolare riferimento alla certezza del diritto, alla ragionevole durata del processo ed al diritto di azione, tutti – come spiega anche il portale specializzato CondominioWeb – egualmente apprezzati al fine di un bilanciamento degli interessi nell’intento di rendere concreto ed attuale il fine deflattivo del contenzioso giudiziale che occupa la mediazione obbligatoria.

In definitiva, dunque, la Corte, a sezioni unite, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. con ordinanza del 13 giugno 2023, ha stabilito che «la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile».

 

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