Mediazione. L’intervento della Cassazione su domanda cautelare e rinnovazione degli atti nulli

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Mediazione. L’intervento della Cassazione su domanda cautelare e rinnovazione degli atti nulli
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Mediazione. L’intervento della Cassazione su domanda cautelare e rinnovazione degli atti nulli

 

Come riporta il sito specializzato IusLetter – portale di informazione e aggiornamento giuridico – la Corte di Cassazione è intervenuta su una questione di diritto particolarmente rilevante, oggetto di contrasti giurisprudenziali e dottrinali, ovvero quella relativa al rapporto tra l’esperimento del procedimento di mediazione (ove condizione di procedibilità), che ha una durata non superiore a tre mesi, con il processo di merito conseguente ad una domanda cautelare, che deve essere iniziato entro il termine (perentorio) non superiore a sessanta giorni.

Simona Daminelli, che firma l’articolo, spiega dettagliatamente che nel caso in esame, in primo grado il Giudice aveva ritenuto incompatibile il procedimento di mediazione con l’osservanza del termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito. Di contro, la Corte di Appello – siccome la causa riguardava il tema dei diritti reali – aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, osservando che quest’ultimo avrebbe dovuto essere avviato contemporaneamente all’introduzione della causa di merito.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha stabilito quanto segue: «L’unico indizio normativo, di per sé non risolutivo della questione in esame, è dato da quanto stabilito nel terzo (ora quinto) comma del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, secondo cui “(l)o svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (…)”, norma che si giustifica alla luce del principio secondo cui “le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” (Corte Cost. n. 190 del 1985). Tale disposizione riguarda la possibilità di invocare la tutela cautelare ante causam a prescindere dall’instaurazione del procedimento medio-conciliativo, e non la procedibilità del giudizio di merito da cui dipende la conservazione dell’efficacia del provvedimento cautelare».

Dunque la Suprema Corte ha sottolineato l’autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare ante causam e da tale circostanza ha dedotto che lo stesso non può considerarsi estraneo all’ambito di operatività del D. Lgs. n. 28 del 2010, art. 5. Peraltro, secondo i giudici di legittimità, non è ragionevole ritenere – come affermato dalla Corte d’Appello – che chi abbia ottenuto la concessione di una misura cautelare conservativa debba depositare la domanda di mediazione ed iniziare il giudizio di merito entro il termine, non superiore a sessanta giorni, fissato nel provvedimento di accoglimento, perché in tal caso il giudice sarebbe poi costretto a fissare un’udienza successiva alla scadenza del termine previsto per la mediazione, qualora questa non fosse stata ancora conclusa.

Prosegue la Corte: «Ha certamente maggiore consistenza la tesi secondo cui potrebbe trovare utile applicazione anche per il termine perentorio ex art. 669-octies c.p.c., comma 1, il disposto del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6 (dell’art. 8, ora comma 2), secondo cui, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta». Nel caso di specie – come detto – il giudice di primo grado, ritenendo che la mediazione non dovesse essere esperita, non aveva assegnato il termine di quindici giorni per presentare la relativa domanda. Tale decisione, alla luce di tutto quanto precede, deve ritenersi errata con conseguente nullità del procedimento e della sentenza di primo grado. Poiché la nullità è stata fatta valere tramite l’atto di appello, la Corte di Cassazione ha quindi rilevato che i giudici di appello, preso atto dell’invalidità, avrebbero dovuto rinnovare gli atti nulli, assegnando il termine di legge per presentare la domanda di mediazione.

Infine, la conclusione della Corte di Cassazione: «La parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all’art. 669-octies c.p.c., comma 1, non è esonerata dall’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 28 del 2010;

-allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)».

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