Mediazione: l’obbligo di informativa dell’avvocato

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Mediazione: l’obbligo di informativa dell’avvocato
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Mediazione: l’obbligo di informativa dell’avvocato

Come stabilisce la legge un avvocato ha l’obbligo di informare il cliente sulla possibilità o sull’obbligo di avviare la mediazione, ma vediamo meglio i vari dettagli.

L’obbligo di informativa dell’avvocato nei confronti del cliente sulla facoltà o sull’obbligo di avviare la mediazione prima dell’azione in giudizio è infatti previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010. Lo stesso Consiglio Nazionale Forense, con un documento dell’Ufficio Studi, sancisce al paragrafo 1.5 sancisce che «all’atto del conferimento dell’incarico, l’Avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’Avvocato deve informare, altresì, l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’Avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento in forma la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Pur se non è richiesto dalla legge il Consiglio Nazionale Forense ha suggerito di menzionare la notizia dell’intervenuta informazione anche nella procura alle liti. La violazione dell’obbligo di informativa da parte dell’Avvocato costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 27 del Codice Deontologico Forense» (LEGGI QUI IL DOCUMENTO).

Dunque l’obbligo di informativa è quindi previsto in entrambe le ipotesi previste dalla legge, ossia quando la mediazione è obbligatoria o facoltativa.  La disposizione, quindi, contiene l’obbligo a carico dell’avvocato di informare il proprio assistito sulla possibilità di risolvere la controversia in via bonaria, avviando il procedimento di mediazione, prima di avviare la causa giudiziale. Nell’adempiere questo obbligo l’avvocato deve però illustrare al cliente anche le agevolazioni di natura fiscale previste dalla legge (articolo 20), così come le spese da sostenere qualora decida di avviare la procedura (articolo 17), così come ben chiarisce un articolo di Annamaria Villafrate sul portale specializzato Mondo Adr.

Nel proseguito delle disposizioni, la normativa fa inoltre riferimento all’obbligo di informativa che grava sull’avvocato quando la mediazione, per legge, deve essere avviata prima del giudizio, perché condizione di procedibilità della domanda. Ai sensi dell’articolo 5, infatti, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda quando le controversie riguardano, nello specifico, le seguenti materie: «condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura».

Per quanto riguarda l’adempimento di questo obbligo, deve essere fatto in forma scritta, in modo chiaro, ma anche completo e specifico. Scopo di queste disposizioni è infatti mettere i clienti nelle condizioni di comprendere senza difficoltà alcuna quando la mediazione è obbligatoria o facoltativa, quali sono i vantaggi in termini di costi, tempi e agevolazioni fiscali previste dal legislatore e quali le eventuali conseguenze della procedura sul giudizio. Il documento che contiene l’informativa sulla mediazione deve essere difatti sottoscritto dal cliente e qualora la mediazione si concluda negativamente o il cliente non desideri intraprendere la mediazione facoltativa, andrà allegato all’atto che introduce il giudizio.

Ci sono poi degli effetti ben precisi nel caso della mancanza di informativa, e quindi in caso di violazione di questo obbligo: se infatti non viene rispettato il contratto di patrocinio stipulato tra avvocato e assistito sarà annullabile, fatta salva tuttavia la possibilità di convalida, come previsto dall’articolo 1444 c.c. Questa norma infatti – come specifica sempre l’articolo di Mondo Adr – così dispone: «Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto».

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