Molte le novità introdotte dalla cosiddetta “riforma Cartabia”, in materia di mediazione civile e commerciale che entreranno in vigore nel secondo semestre del 2023; ci concentriamo in questo breve scritto, sulla parte relativa ai vantaggi di natura economica e fiscale, che consentiranno un uso più ampio della procedura di mediazione, anche grazie alla disciplina dei nuovi crediti di imposta e alla semplificazione del meccanismo di fruizione degli stessi.
I novellati artt. 17 e 20 (entrambi sostituiti integralmente) del D.lgs. 28/2010 riformato dal D.lgs.10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, rubricati rispettivamente: “Risorse, regime tributario e indennità” e “Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione “, modificano la norma previgente o introducono nuove previsioni.
Vediamo nel dettaglio cosa è previsto nel nuovo modello di mediazione, iniziando ad esaminare le previsioni dell’art. 17.
Il regime tributario prevede i seguenti vantaggi fiscali:
Occorre osservare che ai fini della attuazione di entrambe le esenzioni d’imposta, al successivo comma 9, sono stati valutati gli oneri della finanza pubblica, per gli anni dal 2010 in poi.
Sotto il profilo dei costi della procedura, definiti indennità:
Occorre osservare, a tale proposito che l’inclusione delle spese di avvio (insieme alle spese di mediazione), nell’importo a titolo di indennità di mediazione, rileva in modo espresso ai fini della individuazione delle somme che al successivo art. 20 costituiscono il credito di imposta, agevolazione questa rimasta quanto meno dubbia nella formulazione dell’originaria disciplina.
La previsione suddetta attribuisce alla parte che deposita una domanda di mediazione, l’opportunità – con costi certi e recuperabili, con tempi brevi e grazie all’ausilio di un terzo imparziale, favorente la ripresa di un dialogo interrotto, nel rispetto delle norme di diritto – di individuare soluzioni satisfattive per sé e per la o le parti chiamate, traducibile in un efficientamento delle risorse disponibili, in una esecuzione spontanea degli impegni assunti con l’accordo conciliativo e nella riconciliazione, in riferimento alla relazione che lega le parti, dei rapporti.
Sotto il profilo dei vantaggi economici:
Esaminando le previsioni dell’art. 20.del D.lgs.: 28/2010, sotto il profilo dei vantaggi fiscali, appare immediatamente evidente la volontà del legislatore di favorire l’utilizzo della procedura di mediazione in quanto:
Come abbiamo visto, quindi, il nuovo modello di mediazione post-riforma Cartabia, prevede dal 30 giugno del 2023 in poi, non solo un ampliamento dei crediti di imposta riconosciuti alle parti della procedura di mediazione (in riferimento alle indennità, ai compensi per l’assistenza legale e al contributo unificato già versato), ma anche un credito di imposta per la prima volta riconosciuto a favore degli organismi di mediazione.
In attuazione della delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie dovranno, dunque, essere stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché’ le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
Si auspica, con necessaria urgenza, una pronta emanazione di D.M. regolamentare, distinto per materia, – al momento della redazione del presente articolo ancora assente – a motivo del tempo necessario agli organismi di adeguarsi alle novità, di modificare i propri regolamenti e ai mediatori di rappresentare le suddette novità alle parti che depositeranno le domande di mediazione dopo il 30 giugno 2023, in quanto, si legge nella relazione illustrativa al d.Lgs. 149/22, la norma “pone a carico degli organismi di mediazione, al fine di migliorare la trasparenza della procedura, l’onere di rendere noti, nel proprio regolamento, gli importi che sono richiesti” alle parti.
Si ritiene da ultimo doveroso richiamare all’attenzione del lettore, che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con l’intento di contribuire ai lavori del “tavolo tecnico” presso il competente ufficio legislativo – che dovrà predisporre il decreto per individuare le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta relativi alla mediazione – ha inviato a dicembre 2022, al Ministero di giustizia un “Documento” elaborato su impulso della Commissione conciliazione e Mediazione del Odcec di Roma.
In tale documento-proposta, denominato: “Fruizione nuovi crediti d’imposta e relativi iter procedurali”, i Commercialisti propongono che il credito d’imposta possa essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi o in compensazione dei tributi tramite il modello F24; individuano un meccanismo semplice e certo di fruizione del credito d’imposta per il contribuente, che elimini aggravi e adempimenti per gli organismi di mediazione e gli operatori di mediazione e l’allungamento dei tempi di fruizione da parte del contribuente, e che agevoli le comunicazioni tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando flussi dei dati certi ed attendibili, presenti nel database del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SDI).
Il documento stesso suggerisce un monitoraggio permanente della capienza del Fondo stanziato a copertura dei crediti spettanti, proprio per rendere finanziabili i benefici fiscali istituiti nel nuovo modello di mediazione ed un monitoraggio del funzionamento del meccanismo di fruizione al fine di permettere l’effettiva realizzazione del sistema dei crediti d’imposta ideato e cogliere in pieno gli obiettivi prefissati anche dal PNRR in tema di riforme e investimenti di efficienza e competitività nel sistema giustizia italiano.
Il documento è stato pubblicato con nota sulla rivista Press del CNDCEC al seguente link: https://press-magazine.it/commercialisti-prevedere-un-meccanismo-semplice-di-fruizione-del-credito-dimposta/ ed è scaricabile in formato pdf (https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2022/12/documento.pdf)
Si ringrazia l’Osservatorio dei Conflitti e della Mediazione, per l’opportunità di diffondere le novità in argomento, stimolando spunti di riflessione e di confronto su uno degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie più efficienti del nostro ordinamento che, si ritiene, possa essere maggiormente apprezzato a seguito dell’introduzione della recente riforma.
di Stefania Pieroni
Dottore Commercialista, Mediatore, Formatore, Componente Comitato Scientifico dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, Presidente Commissione Conciliazione e Mediazione dell’ODCEC di Roma, Componente Commissione ADR e composizione negoziata del CNDCEC