Lo scorso 14 aprile è stata revocata la Circolare del Ministero della Giustizia – precedentemente pubblicata il 5 aprile (scarica QUI la Circolare)– sui requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale e degli enti di formazione, in un primo momento pensata per una migliore qualità del servizio di mediazione e una maggiore qualificazione degli enti di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”).
Lo stesso Ministero della Giustizia, però, ha revocato (scarica QUI il documento di Revoca) il documento dopo aver presto atto che in particolare i requisiti di cui all’art. 16, comma 1 ter, del decreto legislativo n. 28 del 2010 (norma richiamata anche dall’art. 16 bis dello stesso decreto legislativo e, dunque applicabile anche agli enti di formazione) non possono, allo stato attuale, trovare un’immediata applicazione. Questo almeno finché non ci sarà stato l’adeguamento e la specifica degli stessi requisiti di conferma dell’iscrizione, mediante modifica del decreto ministeriale n. 180 del 2010, richiamato dal terzo comma dell’art. 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022.
Inoltre sempre l’art. 16 bis (al terzo comma), rinvia espressamente alla modifica del decreto del 2010 con lo scopo di individuare i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell’iscrizione nei rispettivi elenchi, poiché ritiene necessario soprassedere fino all’entrata in vigore proprio delle modifiche da apportare decreto, difettando una disposizione regolamentare di riferimento.
Va poi ricordato che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della delega conferita al Governo con legge 26 novembre 2021, n. 206, anche “per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”, ha voluto incentivare la mediazione quale misura deflattiva del contenzioso giudiziario, intervenendo sul decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 al fine di assicurare una migliore qualità del servizio di mediazione e una maggiore qualificazione degli enti interessati a erogare il servizio stesso ma anche la formazione necessaria per dell’iscrizione dei mediatori negli appositi elenchi. Secondo l’articolo 7 sopracitato, inoltre, gli enti di mediazione, se vogliono mantenere l’iscrizione al registro, dovranno inviare un’apposita istanze al Ministero della Giustizia – con la necessaria documentazione – per attestare l’adeguamento ai requisiti.
La Circolare prima pubblicata e poi ritirata aveva come scopo quello di indicare, appunto, i criteri per soddisfare le garanzie di serietà ed efficienza e, inoltre, ricordare l’entrata in vigore – lo scorso 28 febbraio – dell’articolo 3 comma 4 e dell’articolo 8-bis del decreto legislativo del 4 marzo 2010.
Tra i vari requisiti, inoltre, c’era il servizio di mediazione in quanto oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, con l’obiettivo di avere una maggiore specializzazione e di evitare lo svolgimento di attività che possano presentare profili di incompatibilità con la mediazione stessa. Un requisito, però, che sembra più facilmente, se non esclusivamente, applicabili a fondazioni e associazioni e non anche agli enti pubblici.
Altri requisiti molto stringenti, poi, erano quelli riguardanti il totale di mediatori iscritti, addetti, sedi legali, amministrative e operative, sito web e piattaforma telematica per mediazioni on line, oltre che riguardanti il responsabile scientifico e la presenza di formatori per le pubblicazioni scientifiche.