Regolamento conciliazione: parere favorevole della 1a Commissione della Regione Lazio

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Regolamento conciliazione: parere favorevole della 1a Commissione della Regione Lazio
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Regolamento conciliazione: parere favorevole della 1a Commissione della Regione Lazio

La Commissione Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, giovedì 13 ottobre 2016, ha espresso parere favorevole all’unanimità al Regolamento che disciplina il procedimento davanti alla Camera regionale di conciliazione, previsto dalla legge regionale n. 1 del 2016 concernente “Norme per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici”. Il passo successivo sarà l’approvazione definitiva del testo da parte della Giunta regionale.

Il Regolamento disciplina il funzionamento della Camera regionale di conciliazione, istituita presso l’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”, nonché il procedimento per risolvere, entro un massimo 90 giorni e davanti alla stessa Camera di conciliazione, le controversie tra utenti e Regione o enti dipendenti riguardanti il mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi.

Le modalità, i tempi e le condizioni di accesso all’iter conciliativo saranno stabilite dalle carte di servizio di ciascun Ente, nonché le distinte conseguenze giuridiche frutto dell’accordo raggiunto e della positiva conclusione del procedimento, che verrà debitamente comunicata agli utenti dei pubblici servizi regionali.

Il Regolamento prevede, inoltre, che anche gli Enti locali potranno scegliere la procedura di conciliazione tramite preliminare accordo con la Regione Lazio.

E’ attesa una prima fase sperimentale, della durata di un anno, per una parte dei servizi pubblici erogati dalla Regione Lazio o dagli Enti dipendenti. I suddetti servizi verranno individuati dalla Giunta regionale.

Il testo licenziato dalla prima Commissione ha assunto alcune importanti modifiche che, se confermate anche nel voto finale della Giunta, avranno le seguenti ricadute:

  • La fase sperimentale non sarà limitata ai soli servizi sanitari ma sarà estesa a qualunque tipo di servizio pubblico;
  • Il luogo di svolgimento della procedura di conciliazione possa essere il più possibile vicino al cittadino che presenta il ricorso;
  • La possibilità di fare domanda di conciliazione anche per eventuali danni non patrimoniali;
  • Il fondo creato appositamente all’interno del bilancio dell’Istituto Jemolo – per incamerare le entrate risultanti dai costi dell’iter conciliativo a carico delle parti e dagli introiti delle sanzioni previste all’art. 17 del Regolamento – debba essere vincolato, unicamente, al funzionamento della Camera di conciliazione.
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