Strumenti alternativi nella crisi familiare. E’ stato questo il tema centrale della 3a Officina della Conciliazione, organizzata dall’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione in collaborazione con la Formazione Decentrata dalla Scuola Superiore della Magistratura, che si è tenuta lo scorso 20 novembre, tramite la piattaforma Teams e ha visto la presenza di oltre 90 tra magistrati, avvocati, notai e professionisti del settore.
Ad intervenire il dott. Antonio Scalera, magistrato e consigliere della Corte d’Appello di Catanzaro; il dott. Massimo Saraceno, Notaio in Roma e coordinatore del Comitato scientifico dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione; l’avv. Marina Petrolo, già presidente dell’IICL, Istituto Italiano Diritto Collaborativo e Negoziazione Assistita.
Il dottor Antonio Scalera si è concentrato sul tema della mediazione familiare. «Gli strumenti alternativi nella crisi familiare – ha ricordato sono essenzialmente due. La negoziazione assistita, introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. La mediazione familiare conosciuta dal nostro ordinamento sin dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 ed oggetto di significativi interventi da parte della cosiddetta “Riforma Cartabia”». Ciò che è emerso durante il suo intervento, «fondamentale per gli addetti ai lavori», è stata innanzitutto la necessità della consapevolezza di ciò che è la stessa mediazione familiare e come può essere definita, ovvero «l’attività professionale svolta in ambito familiare che ha come obiettivo fondamentale quello di aiutare la coppia o i genitori a ridisegnare un nuovo assetto, messo in discussione dalla rottura della relazione prima e dal conflitto poi». La stessa mediazione familiare, poi, come è stato detto «si caratterizza per essere basata sul consenso delle parti che si affidano in questo percorso ad una figura professionale (il mediatore familiare) iscritto in un apposito albo istituito presso il Tribunale. Inoltre, il nostro ordinamento – ha spiegato Scalera – prevede una chiara e netta incompatibilità tra la mediazione familiare e la violenza domestica, tanto è vero che è fatto obbligo al mediatore di interrompere immediatamente il percorso di mediazione familiare se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze».
Il notario Massimo Saraceno, invece, si è soffermato sul tema dell’arbitrato per la risoluzione della crisi coniugale. «Innanzitutto – ha spiegato Saraceno, non si può dire che determinate situazioni coniugali siano a priori “inaditabili”». Secondo l’art. 70 del Codice di Procedura Civile, ha sottolineato, «potrebbero sembrare inaditabili alcune situazioni perché necessitano dell’intervento del pubblico ministero, ma in realtà la Cassazione ha ritenuto non necessario l’intervento in quei procedimenti di separazione consensuale dove siano in gioco interessi solo di carattere patrimoniale». Inoltre, ha aggiunto, proprio l’Istituto della negoziazione assistita «ci insegna che l’intervento giurisdizionale è diventato marginale e il nulla osta del pm si sostanzia in un exequatur solo formale». Nel corso del suo intervento il notaio Saraceno ha però anche evidenziato come «la modifica dello status coniugale» sia ancora «una materia caratterizzata da una rigida indisponibilità, ovvero nei modi tassativamente previsti dalla legge, e a tutt’oggi, non vi è spazio per deferire in arbitri la modifica dello status ed è un dato di fatto – secondo Saraceno di cui tenere debitamente conto per tutte le riflessioni future in quest’ambito». L’altra particolarità sottolineata da Saraceno e posta all’attenzione dei partecipanti è stata inoltre quella di «tutto ciò che riguarda figli minori o la componente del mantenimento alimentare». Anche su questo aspetto «bisogna prendere atto che, ad oggi, in assenza di una disciplina positiva, non vi è spazio per un procedimento arbitrale».
Infine, l’avv. Marina Petrolo si è concentrata sull’argomento della negoziazione assistita nelle controversie di famiglia. «Ad oggi – ha spiegato – potremmo definire la negoziazione assistita come complementare anziché come alternativa alla giurisdizione» Si può dunque definire, proprio per quanto riguarda le controversie di famiglie, come «uno strumento soft che ci permette di valorizzare l’aspetto relazionale del diritto in una dimensione orizzontale. Quindi – ha aggiunto – in tutto questo c’è anche un grande riconoscimento del ruolo dell’avvocato, anche sociale e sempre più rilevante». Citando il professor Alberto Maria Tedoldi, docente di diritto processuale civile all’Università di Verona, l’avv. Petrolo ha portato ai partecipanti la definizione «della negoziazione assistita come l’esternalizzazione della giustizia, che chiama tutti noi alla solidarietà e alla cooperazione». Come Istituto, ha spiegato Petrolo, «stiamo sempre più proponendo proprio il diritto collaborativo» in quanto in questi contesti «di cui ci troviamo a parlare oggi» proprio solidarietà e cooperazione «possono trovare maggiore spazio a differenza di altri ambiti come quello penale». Il focus che è stato presentato durante l’Officina, dunque, è stato quello «della necessità e della consapevolezza di valorizzare la relazione tra le parti, che possono così tendere all’obiettivo di agevolare e dare anche un diverso significato e potenza all’accordo che si raggiunge».